Avvalimento premiale: analogia dell’esperienza e requisiti dell’ausiliaria (Cons. Stato n. 6667 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di avvalimento premiale, la nozione di analogia non implica identità delle prestazioni richieste, ma soltanto l’appartenenza delle attività svolte al medesimo settore professionale e la loro idoneità a comprovare l’esperienza richiesta dalla stazione appaltante. Il giudizio sulla corrispondenza dell’esperienza dell’ausiliaria costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza. Nel caso di avvalimento c.d. premiale, finalizzato al solo miglioramento dell’offerta, l’ausiliaria non deve possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36/2023, richiedendo l’art. 104, comma 4, cod. contratti pubblici la certificazione SOA unicamente per l’avvalimento volto ad acquisire un requisito di partecipazione. L’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione le risorse, desumibile dal contratto e dall’offerta, non costituisce mera promessa.
Il Fatto
Una società appaltatrice e i suoi connessi operatori economici impugnavano davanti al TAR Veneto l’aggiudicazione di un appalto per l’adeguamento sismico e normativo e la realizzazione di sale operatorie di un ospedale. Il TAR, con sentenza n. 238/2026, dichiarava improcedibile la domanda di accesso e respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.
Proponevano appello i ricorrenti soccombenti, deducendo l’illegittimità dell’aggiudicazione per la pretesa nullità del contratto di avvalimento intercorso tra l’aggiudicataria e l’ausiliaria. Si costituivano la stazione appaltante e la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il giudice di appello respinge tutti i motivi. La questione centrale riguarda l’avvalimento premiale, poiché l’aggiudicataria possiede già in proprio la qualificazione per le opere murarie.
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato rileva che il disciplinare distingueva criteri ed elementi di valutazione e che la relazione illustrativa dell’offerta documentava l’apporto dell’ausiliaria alla progettazione ed esecuzione del blocco operatorio, non riducibile a mera fornitura. La Commissione ha quindi correttamente valutato l’offerta attribuendo il punteggio contestato.
La Corte afferma che l’appellante forza la nozione di analogia fino a pretendere identità di prestazione e di importo. Per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 7341 del 2021, n. 5944 del 2017, n. 4908 del 2016, n. 3717 del 2015 e n. 3220 del 2014), l’analogia richiede solo l’appartenenza al medesimo settore professionale e l’idoneità a comprovare l’esperienza. Il principio è a fortiori valido laddove l’esperienza operi in chiave premiale e non come condizione di ammissione. Nessuna violazione dell’art. 104 d.lgs. n. 36/2023.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha affrontato il nucleo centrale della censura con un profilo dirimente e assorbente. Il contratto richiama l’esperienza estera, prevede la messa a disposizione delle risorse e l’assunzione di responsabilità solidale. Nell’avvalimento premiale l’aggiudicataria non aveva interesse a simulare un’esperienza per opere che avrebbe eseguito direttamente.
Il terzo motivo mira a sostituire la valutazione della stazione appaltante: il sindacato di legittimità resta entro la soglia della manifesta illogicità. Il quarto motivo è infondato per ragioni testuali, dato l’inequivoco tenore della clausola negoziale. Il quinto motivo sovrappone i requisiti di partecipazione agli elementi oggetto di valutazione: l’ausiliaria non deve possedere le categorie di cui all’art. 100, possedute in proprio dall’aggiudicataria. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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