Offerta economicamente sostenibile e clausola sociale negli appalti (Cons. Stato n. 6662 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 impone l’esclusione automatica solo quando l’operatore economico ometta di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera, con riferimento al personale stabilmente impiegato nella commessa. L’obbligo non si estende alle figure professionali utilizzate in via indiretta, occasionale o trasversale a più contratti, né al personale la cui assunzione sia prospettata come mera eventualità. Qualora il costo indicato coincida con quello stimato dalla stazione appaltante, si presume la sostenibilità finanziaria dell’offerta, dovendo semmai essere giustificato un eventuale ribasso. La clausola sociale di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 36 del 2023 non richiede formule sacramentali: è sufficiente che il progetto di riassorbimento illustri le fasi, le modalità e le tempistiche dell’assorbimento, con accettazione piena dell’obbligo. Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice rientra nell’ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società di gestione aeroportuale, partecipata dalla Regione e concessionaria statale, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di informativa al pubblico e di accoglienza passeggeri. All’esito della gara la graduatoria vedeva prevalere la società aggiudicataria con 86 punti, mentre il RTI ricorrente si collocava al secondo posto con 85,89 punti.
Il raggruppamento secondo classificato impugnava dinanzi al TAR Puglia l’aggiudicazione, deducendo l’omessa quantificazione dei costi della manodopera per il personale aggiuntivo, la mancata illustrazione delle concrete modalità di attuazione della clausola sociale e l’illegittima attribuzione di quattro punti per le proposte migliorative. Il TAR respingeva il ricorso. Il RTI proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza e la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre mezzi per connessione logica e li ritiene tutti infondati. Sul primo motivo osserva che l’ammontare dei costi della manodopera è stato espressamente indicato dall’aggiudicataria e correttamente riferito al personale da riassorbire in virtù della clausola sociale, non anche alle ulteriori risorse eventualmente da impiegare. La società ha indicato un importo pari a quello stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023.
La Corte ribadisce che l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, non per le figure utilizzate in via indiretta o trasversale a più contratti, richiamando propri precedenti (Cons. Stato n. 6461 del 2025; Cons. Stato n. 7815 del 2023). Il personale aggiuntivo era stato prospettato come mera eventualità e le figure di supervisione non eseguono il servizio in via continuativa.
Quanto al costo della manodopera, la verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha confermato la congruità dell’importo, calcolato su 28.200 ore/anno con costo orario di euro 19,40, in linea con i minimi salariali. La Corte rileva inoltre che la critica sulla presunta assenza di copertura finanziaria costituisce domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. e comunque infondata, poiché la coincidenza tra costo offerto e costo stimato fa presumere la sostenibilità dell’offerta.
Sul secondo motivo, la Corte esclude che il progetto di riassorbimento si riduca ad adempimento cartolare. L’aggiudicataria ha accettato “in toto” la clausola sociale, indicando fasi, tempistiche e modalità operative dell’assorbimento. La locuzione utilizzata non configura un impegno potestativo, poiché il riassorbimento dipende anche dall’interesse dei lavoratori a proseguire il rapporto. La mancata indicazione del CCNL e del livello di inquadramento non è censurabile, essendo garantite le medesime tutele contrattuali.
Sul terzo motivo, relativo ai quattro punti per le proposte migliorative, il Collegio conferma che la valutazione della Commissione è espressione di ampia discrezionalità e resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo manifesta irragionevolezza. Il punteggio, basso rispetto ai dieci disponibili, è coerente con la motivazione e proporzionato, poiché lo zero sarebbe stato giustificato solo in assenza di proposte. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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