Carta docente e giudicato: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2070 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale. Il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, che non abbia dedotto né documentato l’adempimento, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’esecuzione, nominando in via anticipata il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza notificata al Ministero il 27 marzo 2025, aveva condannato l’Amministrazione scolastica a riconoscere in favore delle ricorrenti il beneficio economico di € 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito su borsellino elettronico, per le annualità indicate nel titolo. Sulla decisione si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale.
Rilevato il mancato adempimento, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, depositando una relazione dalla quale risultava il pagamento delle sole spese legali, disposto in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, richiesto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997. La condizione è stata ritenuta integrata.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. La pretesa delle ricorrenti risulta sorretta da idonea documentazione quanto alla spettanza degli importi riconosciuti dal titolo passato in giudicato. L’Amministrazione, dal canto suo, non ha dedotto di aver adempiuto, né ha fornito prova contraria. L’inerzia è dunque accertata.
Per l’effetto, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con detrazione degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato.
Il Collegio ha precisato che l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa: nessun compenso è pertanto dovuto. Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della materia e del limitato impegno difensivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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