Rinuncia al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 2846 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti non integra i presupposti richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm., con la conseguenza che il giudice non può dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del primo comma della disposizione. Tuttavia, la dichiarazione con cui la parte ricorrente manifesta espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, a seguito di una nuova determinazione adottata dall’amministrazione in sede di riesame, dà evidenza del sopravvenuto difetto di interesse e determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dall’esito della controversia, da quanto statuito in sede cautelare e dalla mancata opposizione dell’amministrazione alla specifica richiesta formulata dalla parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il provvedimento con cui la stazione appaltante l’ha esclusa dalla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, con riferimento a un lotto nel quale era l’unica partecipante. Il ricorso è articolato anche in via risarcitoria, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., con domanda di esecuzione in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Con precedente ordinanza cautelare la domanda della ricorrente è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato. All’esito del riesame l’amministrazione ha adottato una nuova determinazione, confermando la legittimità dell’esclusione e richiamando la riserva, contenuta in una precedente delibera, di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerta unica. La ricorrente ha poi dichiarato di non avere più interesse a proseguire il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente. La verifica dei presupposti di legge conduce a un esito negativo: non risulta in atti l’attestazione di notifica dell’atto di rinuncia all’amministrazione intimata, sicché manca il requisito richiesto dall’art. 84 cod. proc. amm. per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La carenza di quel presupposto non esaurisce tuttavia la questione. La dichiarazione della ricorrente, con cui questa ha espressamente rappresentato di non avere più ragioni per coltivare il giudizio, viene qualificata dal Collegio come evidenza dell’assenza attuale di interesse alla decisione, come del resto dichiarato dalla stessa istante.
Il Tribunale riconduce quindi la fattispecie all’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm., che consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza è determinata dal nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione in sede di riesame, che ha confermato la legittimità dell’esclusione richiamando la riserva di non aggiudicare in caso di offerta unica.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale. La decisione si fonda su tre elementi: quanto statuito nella sede cautelare, l’esito complessivo della controversia e la mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla specifica richiesta di compensazione avanzata dalla ricorrente.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con spese compensate e con l’ordine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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