Inammissibile il ricorso principale: inefficace il ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. III n. 2795 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale sia inammissibile, senza che rilevi, in senso contrario, che esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese processuali da ripartire o compensare, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Chi denuncia l’inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale ex artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare le norme violate e precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato.
Il Fatto
Una comproprietaria di terreni e di un fabbricato rurale agiva per far accertare la nullità della clausola di durata di un contratto di affitto agrario, stipulato dal genitore con il fratello, perché inferiore al minimo legale, chiedendo la cessazione del rapporto e il rilascio dei fondi.
Il convenuto, affittuario, resisteva e proponeva azione di riscatto agrario su immobili alienati da altri germani, invocando la qualità di affittuario e il diritto di prelazione. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava quella riconvenzionale; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, riteneva valido il contratto quanto alla durata e confermava il rigetto del riscatto. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi; una controricorrente proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di ius postulandi di uno dei difensori, non iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte. Poiché il mandato era stato rilasciato disgiuntivamente ad altri due difensori, il ricorso resta ammissibile per il loro ministero.
Sempre in via preliminare, il Collegio esclude che la mancata evocazione di alcuni litisconsorti di merito assuma rilievo, stante l’inammissibilità del ricorso principale. Il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., impone di evitare attività superflue: in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, è superflua la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, che aggraverebbe spese e tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. U, 22.03.2010, n. 6826 e successive conformi.
Nel merito il primo motivo, sull’asserita nullità della convenzione e del patto di esclusione del fabbricato dall’ambito dell’affitto, è inammissibile. La Corte d’appello aveva qualificato la dichiarazione dei germani come meramente ricognitiva, non dispositiva, inferendone l’esclusione originaria dell’edificio dai beni concessi in affitto e il diverso titolo di godimento in capo al ricorrente, con conseguente difetto del requisito soggettivo della prelazione. Il ricorrente, muovendo da una lettura opposta del patto, non ha denunciato l’inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale né indicato in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato. Il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di fatto.
Il secondo motivo, relativo alla compensazione integrale delle spese dei gradi di merito, è anch’esso inammissibile: la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e delle quote di spese rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in cassazione.
Infine, dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace ex art. 334 cod. proc. civ., perché tardivamente notificato oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza non notificata. Le spese di legittimità sono poste a carico del ricorrente principale; non sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale, trattandosi di mera declaratoria di inefficacia.
Nota della Redazione
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