L’avvio del procedimento di acquisizione sanante non integra ottemperanza (TAR Sicilia n. 2922 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, adottato dopo la scadenza del termine assegnato con sentenza passata in giudicato, ha natura endoprocedimentale e non integra l’adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Il giudice dell’ottemperanza accerta pertanto l’inadempimento e nomina il commissario ad acta. La richiesta di rinvio della discussione non è accoglibile, non esistendo nell’ordinamento un diritto al rinvio fuori dai casi tassativi e dovendo la domanda fondarsi sulle situazioni eccezionali previste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.. La nomina del commissario assicura di per sé il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli, senza necessità di fissare penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 3102 del 18 settembre 2024, con cui il Comune è stato condannato ad adottare, entro centoventi giorni, uno dei rimedi consentiti dall’ordinamento per porre fine all’occupazione sine titulo dei fondi di proprietà del ricorrente: restituzione con riduzione in pristino e risarcimento, oppure acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oppure stipula di contratto di acquisto.

Decorso il termine e inutilmente spedita la diffida, il ricorrente chiede che il Tribunale stabilisca le modalità esecutive e nomini un commissario ad acta. Il Comune si costituisce e chiede un rinvio, deducendo di avere avviato il procedimento di acquisizione con avviso al ricorrente e di avere fissato in trenta giorni il termine di conclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VII, n. 11190 del 22 dicembre 2022): l’organizzazione dei tempi del processo non è nella disponibilità delle parti, ma compete al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni «eccezionali» ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.. Tali ragioni non ricorrono nel caso concreto.

Nel merito, il Tribunale rileva che il termine per provvedere assegnato in sentenza è decorso. L’atto comunale di avvio del procedimento è intervenuto successivamente a tale scadenza.

Il punto centrale è la qualificazione dell’atto. Esso, in quanto avente natura endoprocedimentale, non integra l’adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. La mera attivazione del procedimento amministrativo non equivale, dunque, all’esecuzione del giudicato.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale nomina commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune, affinché dia esecuzione alla sentenza n. 3102 del 18 settembre 2024 entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Quanto alle penalità di mora richieste dal ricorrente, il Collegio le esclude: la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in complessivi euro 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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