Atto meramente confermativo e tardiva impugnazione della graduatoria concorsuale (TAR Calabria n. 1687 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio riposa sulla sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi: il primo, privo di autonoma lesività, è insuscettibile di impugnazione. Non integra un atto propriamente confermativo la nota che si limiti a ribadire la conformità dell’operato già posto in essere, senza riesame degli elementi di fatto e di diritto. È pertanto inammissibile il ricorso che investa un atto meramente confermativo, essendosi consolidati gli effetti del provvedimento presupposto non tempestivamente impugnato. Parimenti irricevibile è l’impugnazione della graduatoria concorsuale proposta oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a., decorrente dalla piena conoscenza acquisita con l’accesso agli atti.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per una classe di concorso articolata su base regionale e gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Per la Calabria erano disponibili due posti, assegnati a due concorrenti collocatesi ai primi due posti della graduatoria; la ricorrente si è classificata al terzo posto, prima degli idonei non vincitori.

Dopo l’accesso agli atti la ricorrente ha presentato un esposto, lamentando la mancanza del titolo di accesso in capo a una concorrente e l’attribuzione di punteggi non dovuti per titoli di servizio e per una laurea ulteriore. Ha quindi impugnato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, il pregresso decreto e la graduatoria allegata, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per impugnazione di un atto meramente confermativo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricorda che i provvedimenti di secondo grado privi di nuova ponderazione degli interessi non sono dotati di autonoma lesività. L’atto di conferma in senso proprio presuppone invece una nuova istruttoria e una motivazione rinnovata.

Applicando tale criterio, il TAR rileva che la nota impugnata si limita a fornire delucidazioni sull’esposto, sulla base delle risultanze istruttorie del competente Ufficio Ambito Territoriale, e si conclude con l’esplicita ribadizione della conformità dell’operato dell’amministrazione alla normativa di riferimento. Manca, dunque, una diversa e autonoma determinazione rispetto ai fatti sottesi alla graduatoria.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, essendosi ormai consolidati gli effetti della graduatoria adottata con il decreto non tempestivamente impugnato dalla ricorrente. Il Collegio scrutinizza poi l’ulteriore eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione della graduatoria stessa, formulata dall’amministrazione e dalla controinteressata.

Anche tale eccezione è accolta. La graduatoria finale costituisce l’unico atto idoneo a integrare in concreto l’effetto lesivo delle ragioni della ricorrente. Questa, pur avendo ottenuto l’accesso agli atti — e quindi anche al decreto — in data anteriore, ha proposto ricorso ampiamente oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.

Il ricorso è pertanto dichiarato, in parte, inammissibile e, in parte, irricevibile. La definizione in rito della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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