Nessuna invalidità dell’avviso per mancata allegazione della segnalazione interna (Cass. civ. Sez. V n. 18199 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione trasmessa da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate a un altro Ufficio constituisce un mero atto interno d’impulso, privo di valenza istruttoria, che non fonda l’accertamento e rispetto al quale l’Ufficio competente conserva autonomia di verifica e valutazione. Ne deriva che la sua mancata allegazione all’avviso di accertamento non può comportare alcun esito caducatorio dell’atto, rilevando ai fini dell’integrazione motivazionale i soli atti istruttori conseguentemente compiuti. L’avviso soddisfa l’onere motivazionale quando il destinatario sia posto in grado di avere contezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa.

Il Fatto

Il recupero trae origine da una segnalazione con cui l’Agenzia delle entrate di Cosenza evidenziava che una società, per l’anno di imposta 2012, aveva chiesto e ottenuto l’immatricolazione di diverse autovetture quali beni strumentali, senza versare l’IVA dovuta sulla prima vendita interna, pur rivendendole a breve distanza di tempo. L’Ufficio di Roma, acquisita la documentazione contabile, riscontrava l’acquisto di 15 autovetture immatricolate come strumentali; il legale rappresentante dichiarava che l’immatricolazione era stata effettuata per avviare un’attività di noleggio, mai avviata per problemi organizzativi, e che le autovetture erano state rivendute applicando l’IVA ordinaria.

Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento con quattro rilievi. La CTP di Roma rigettava il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo fondata la doglianza sull’invalidità dell’atto per mancata allegazione della segnalazione. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 7 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e la Corte lo ritiene fondato. L’avviso conteneva un riassunto della segnalazione proveniente dall’Agenzia di Cosenza e l’esito degli accertamenti dell’Ufficio di Roma coincideva con il suo contenuto, in riferimento a 15 autovetture arbitrariamente immatricolate come strumentali, secondo un prospetto riepilogativo comune alla segnalazione e riprodotto nell’atto.

A differenza di quanto opinato dalla CTR, l’avviso soddisfaceva dunque pienamente l’onere motivazionale. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sull’accertamento parziale, per la quale esso può basarsi anche su una verifica generale, poiché “la segnalazione costituisce solo l’atto di comunicazione che consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta” (Cass. n. 12010 del 2015; Cass. n. 3238 del 2023).

Da tale definizione discende che la mancata allegazione di una mera segnalazione da un Ufficio a un altro Ufficio competente a compiere l’accertamento non può mai comportare l’esito caducatorio dell’atto. La segnalazione non possiede alcuna valenza istruttoria, essendo mero atto interno d’impulso di verifiche e valutazioni rimesse all’Ufficio destinatario: l’accertamento non fonda su di essa, ma sugli atti istruttori conseguentemente compiuti, i quali soli rilevano ai fini dell’integrazione motivazionale.

In termini finitimi la Corte richiama l’orientamento sull’autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, che per le indagini bancarie esplica funzione organizzativa nei rapporti tra uffici e non richiede motivazione, con la conseguenza che la sua mancata allegazione non comporta l’illegittimità dell’avviso fondato sulle risultanze delle movimentazioni acquisite (Cass. n. 3628 del 2017).

Conclusivamente il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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