Spese di sponsorizzazione sportiva dilettantistica: presunzione assoluta di inerenza e congruità (Cass. civ. Sez. V n. 99 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di sponsorizzazione rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità dei relativi corrispettivi. Tale presunzione opera quando il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia posto in essere una specifica attività promozionale. Ne consegue che le spese sono integralmente deducibili dal reddito dello sponsor, senza che il giudice possa sindacare l’antieconomicità o l’assenza di un diretto ritorno commerciale dell’investimento, trattandosi di norma speciale che deroga al regime generale dell’art. 109 TUIR.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’annualità 2008, IRES, IVA e IRAP, contestando la qualificazione di alcuni costi. Secondo l’amministrazione finanziaria taluni esborsi documentati come spese di pubblicità si erano in realtà risolti in erogazioni di carattere liberale, non deducibili.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma, ha invece accolto l’appello erariale, condannando la parte contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002, avendo la CTR escluso il collegamento degli esborsi a una campagna pubblicitaria, e dell’art. 109 TUIR. I due motivi sono trattati unitariamente per intima connessione e risultano fondati.

La Corte rileva che il giudice d’appello si è limitato a negare la deducibilità perché non sarebbe emerso uno specifico messaggio pubblicitario, omettendo di distinguere tra spese di sponsorizzazione e spese di pubblicità. La loro diversa qualificazione segna una netta differenziazione di regime giuridico.

Per le sponsorizzazioni non rileva la prova del profilo dell’inerenza, perché esso è presunto. La Corte richiama il principio per cui la disciplina di cui all’art. 90, comma 8 fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità quando i corrispettivi siano destinati a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e sia riscontrata una specifica attività del beneficiario (Cass. n. 4612 del 2023). Ribadisce inoltre i requisiti della presunzione: natura dilettantistica dello sponsorizzato, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale, effettiva attività del beneficiario (Cass. n. 14232 del 2017; Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 1420 del 2018; Cass. n. 13508 del 2018; Cass. n. 8540 del 2020), senza che rilevino requisiti ulteriori.

La norma costituisce disposizione speciale che deroga al regime generale di deducibilità dei costi dell’art. 109 TUIR, perseguendo la finalità di agevolare chi investe nello sport amatoriale (Cass. n. 21452 del 2021). Il legislatore ha reso non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere nome, marchio o immagine tramite iniziative pubblicitarie nel settore dilettantistico: l’inerenza è di natura qualitativa e non quantitativa e non è consentita la contestazione della incongruità del costo.

Nella specie la CTR non contesta la corresponsione delle somme né l’attività del beneficiario, ma sindaca le scelte economiche dell’imprenditore, negando l’inerenza di costi ritenuti sproporzionati rispetto all’utilità ritraibile. Tale valutazione è preclusa dalla praesumptio legis. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Toscana per nuovo esame e regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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