La cartella deve indicare gli elementi costitutivi; è del creditore la prova delle utilità riscosse dal socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12962 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che segue un prodromico atto impositivo, ancorché non definitivo, soddisfa l’obbligo di motivazione ex art. 7 legge n. 212/2000 indicando circostanze univoche idonee a individuare l’atto presupposto, senza necessità di riportarne gli estremi o la data di notifica. L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina la nullità della sentenza se non ha cagionato in concreto un pregiudizio all’attività difensiva. L’avvenuta percezione di quote o attività liquidatorie da parte dell’ex socio di società estinta è elemento costitutivo della sua responsabilità ex art. 2495 cod. civ., sicché grava sul creditore, anche in sede di opposizione alla cartella, l’onere di provarla, mentre l’ex socio può limitarsi a eccepire la sussistenza della condizione.
Il Fatto
La società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese e l’agente della riscossione, sulla base di un ruolo straordinario, notificava all’ex socio una cartella di pagamento per tributi dovuti dalla società. Il socio impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione della cartella, non allegandosi gli avvisi di accertamento prodromici.
La Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo adeguatamente motivata la cartella e legittima l’iscrizione a ruolo. Avverso tale pronuncia l’ex socio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo, che deduceva la violazione dell’obbligo motivazionale della cartella di pagamento. Richiamato il principio per cui l’obbligo di motivazione costituisce un canone cardine dell’ordinamento, applicabile anche alla cartella ai sensi dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, la Suprema Corte distingue l’ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata al debitore, richiedendosi una motivazione completa, da quella in cui la cartella faccia riferimento a un atto già comunicato, per cui è sufficiente l’indicazione di elementi univoci di individuazione. Nella specie, trattandosi di cartella emessa in forza di avvisi di accertamento prodromici non definitivi, la motivazione era stata correttamente valutata dal giudice di merito, al quale spetta l’apprezzamento di congruità non sindacabile in sede di legittimità. Né rileva la dedotta omessa indicazione degli estremi degli avvisi, non prescritta dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Viene invece accolto il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell’ex socio di società estinta. La Corte rileva che la difesa volta a negare la sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità ex art. 2495 cod. civ. costituisce una mera difesa sul merito della pretesa, non un’eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non residua un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ..
Il motivo è però fondato quale violazione di legge, potendosi la censura riqualificare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Sul punto la Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 3625/2025, afferma che l’avvenuta percezione di somme o beni dalla liquidazione è elemento costitutivo della responsabilità dell’ex socio, da provarsi dal creditore, e non già condizione impeditiva la cui assenza vada dimostrata dal socio. Tale principio trova applicazione anche in sede di opposizione alla cartella, atteso che l’agente della riscossione determina con essa la pretesa esecutiva ed è quindi onerato di provare l’effettiva riscossione di utilità da parte del destinatario dell’atto.
Infine, la Corte rigetta il terzo motivo, concernente la mancata motivazione in ordine al criterio di calcolo degli interessi. Poiché la cartella seguiva un atto impositivo prodromico, si versa nella seconda delle ipotesi individuate dalle Sezioni Unite n. 22281/2022, per cui alcun onere aggiuntivo di motivazione incombe sull’agente della riscossione, che non deve esplicitare il metodo di calcolo degli interessi, attualizzandosi in cartella un debito già determinato nell’atto genetico.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso