Avviso bonario ex art. 36-ter è autonomamente impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 25950 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche su cui si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario. Ne deriva l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, senza necessità che l’atto si manifesti in forma autoritativa. La violazione di norme costituzionali non è prospettabile direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., salvo che si tratti di precetti di immediata applicazione. Il motivo che non si confronti con la motivazione impugnata è inammissibile per inidoneità allo scopo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso bonario con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno 2012, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e richiesto il pagamento di una somma a titolo di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Deduceva la deducibilità dei versamenti alla Cassa forense e il riconoscimento della quota annuale di detrazione per interventi di recupero edilizio.
La CTP rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa che vale a smentire la difesa erariale. L’Ufficio aveva sostenuto, sin dal primo grado, l’inimpugnabilità dell’avviso bonario. Il Collegio rileva invece che, secondo un indirizzo consolidato, l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma il principio di tutela del contribuente e quello di buon andamento della P.A. impongono di ritenere impugnabile ogni atto che rechi una specifica pretesa tributaria con le relative ragioni. È così immediatamente impugnabile anche l’avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Il riferimento è a Cass. n. 7226 del 2026, Cass. n. 10667 del 2025 e Cass. n. 15957 del 2015.
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., è dichiarato inammissibile. Difetta la specificità: il ricorrente non chiarisce sotto quale profilo la violazione del diritto di difesa si sarebbe concretizzata. L’inammissibilità discende inoltre dal rilievo che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dovendosi sollevare l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, secondo le Sezioni Unite n. 25573 del 2020. La Corte ricorda poi l’apertura delle Sezioni Unite n. 11167 del 2022: il motivo diretto è ammissibile solo quando le norme costituzionali siano di immediata applicazione, evenienza non ricorrente nella specie.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973 e sul difetto di prova della delega di firma, è parimenti inammissibile. Il ricorrente non contesta il contenuto della sentenza e non indica in quale atto dei gradi di merito avrebbe sollevato l’eccezione di nullità per vizio di sottoscrizione. Il principio di autosufficienza imponeva di indicare lo specifico atto processuale, non potendosi introdurre in sede di legittimità questioni nuove (Cass. n. 18018 del 2024, Cass. n. 27158 del 2022).
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la motivazione dei giudici d’appello. Il ricorrente invoca la definizione agevolata della legge n. 197/2022, mentre l’adesione riguardava quella dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. La CGT-2 aveva rilevato la decadenza dal beneficio per mancata prova del pagamento. Il motivo che omette di censurare la ratio decidendi si traduce in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ.. La Corte aggiunge che l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti deve essere seguito da una rinuncia formale o equipollente (Cass. n. 28602 del 2024); nella specie il contribuente, proponendo appello nel 2018 dopo l’adesione del 2017, aveva manifestato volontà opposta alla rinuncia.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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