Conclusioni delle parti omesse in appello: irregolarità formale salvo incidenza decisiva (Cass. civ. Sez. V n. 25949 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o incompleta trascrizione, nella sentenza d’appello, delle conclusioni rassegnate dalle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità del provvedimento. Essa assume rilievo invalidante soltanto quando abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, traducendosi in omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti oppure in difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti. Il vizio deve essere specificamente dedotto dal ricorrente, il quale ha l’onere di indicare quale delle conclusioni rassegnate in sede di gravame non sia stata presa in considerazione dal giudice del merito. La violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., salvo che tali norme siano di immediata applicazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno 2015, aveva determinato un maggior reddito di lavoro autonomo desumibile da tre movimentazioni bancarie non giustificate, con conseguenti maggiori Irpef e Iva, oltre interessi e sanzioni. La Commissione accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificato il solo versamento di euro 10.000,00.
Entrambe le parti proponevano appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, riuniti i gravami, rigettava quello del contribuente e accoglieva quello dell’Ufficio, ritenendo ingiustificato anche il versamento residuo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la corte di merito indicato, nel verbale d’udienza e nella sentenza, quanto evidenziato con la memoria illustrativa, ossia la mancata costituzione dell’Ufficio nel giudizio d’appello. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha precisato sotto quale profilo la violazione lamentata si sarebbe concretizzata.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 25573 del 12.11.2020, secondo cui la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché il contrasto con i parametri costituzionali deve essere portato ad emersione mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. Solo quando le norme costituzionali siano di immediata applicazione è ammessa la deduzione diretta, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 11167 del 06.04.2022; evenienza non ricorrente nella specie.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, per non avere l’Ufficio dimostrato l’esistenza di una valida delega di firma e la qualifica del soggetto delegante. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto il motivo d’appello avverso la statuizione di primo grado. Nel merito, la documentazione depositata in primo grado conferma che l’atto risultava sottoscritto entro il periodo di efficacia della delega. La Corte ribadisce che la delega conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è delega di firma e non di funzioni, non richiedendo l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, ben potendo avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato tramite la qualifica rivestita.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell’art. 132, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per la mancanza delle conclusioni delle parti, di sufficiente motivazione e della sottoscrizione del presidente e del giudice estensore: vizio che comporterebbe nullità insanabile ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. La doglianza sulla motivazione è inammissibile, poiché non sono più censurabili, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i vizi di contraddittorietà o insufficienza, restando il sindacato circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Quanto alle conclusioni delle parti, che l’art. 36, n. 3, del d.lgs. n. 546/1992 definisce «richieste delle parti», la Corte afferma che la loro mancata o incompleta trascrizione è di norma una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità, salvo che abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, traducendosi in vizio con effetti invalidanti per omessa pronuncia o difetto di motivazione su punti decisivi. Nella specie la doglianza è del tutto generica, non deducendo il ricorrente quale conclusione non sia stata considerata.
Infine, la censura sulla mancata sottoscrizione è infondata, risultando la sentenza firmata digitalmente sia dal presidente del collegio sia dal giudice relatore. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese giudiziali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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