Motivazione apparente e divieto di integrazione interpretativa della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 25948 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. La nullità ricorre quando la pronuncia è totalmente priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e si fonda su valutazioni astratte di principi generali, ovvero su affermazioni inconciliabili o incomprensibili che non consentono alcun controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con il quale recuperava a tassazione una variazione in diminuzione dichiarata per oltre un milione e seicentomila euro, somma versata da alcuni comuni quale corrispettivo del servizio. L’Ufficio contestava altresì l’indebita detrazione Iva per operazioni inesistenti e per una risoluzione contrattuale. Il maggior reddito veniva imputato per trasparenza ai soci, con distinti avvisi.
Dopo l’accoglimento dei ricorsi riuniti in primo grado, la Commissione tributaria regionale rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso, rigettandola. La sentenza impugnata era stata depositata il 27/07/2022 e il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 27/02/2023; per effetto della sospensione prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, il dies ad quem slittava al 27/01/2024 e, cadendo di sabato, veniva prorogato ex art. 155 cod. proc. civ. al 29/01/2024, data della notifica. La sospensione feriale si cumula con il termine naturale e non con quello straordinario, nel quale è interamente assorbita.
Nel merito, il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la sentenza d’appello un coacervo di omissioni e contraddizioni, priva di esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di gravame. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture: principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016, e ribadito da Cass. n. 8053 del 2014, Cass. n. 13977 del 2019, Cass. n. 3819 del 2020, Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 6758 del 2022, Cass. n. 1986 del 2025 e Cass. n. 8309 del 2026.
Il vizio si concreta quando la motivazione è totalmente mancante, si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulta perplessa e obiettivamente incomprensibile, attingendo così il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. In tal caso la nullità processuale è deducibile in cassazione, restando superata l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti.
Nella specie il vizio sussiste. La CTR ha riportato genericamente i fatti, non ha enunciato le questioni giuridiche, non ha riportato i motivi dell’appello principale e ha reso una motivazione contraddittoria. Dopo aver affermato che nel conto ricavi erano confluiti corrispettivi e ricavi da traffico estranei alla previsione agevolativa, concludendo per l’illegittimità del comportamento della contribuente, ha poi escluso le variazioni in diminuzione e in tal modo sembrato accogliere il gravame erariale, salvo rigettarlo. Ulteriori asserzioni — quella sull’indebita detrazione Iva che avrebbe portato all’annullamento dell’atto e quella sui compensi “in parte” qualificabili come corrispettivi — sono apparse intrinsecamente contraddittorie o apodittiche.
Da qui l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo e dei motivi incidentali, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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