Nessun avviso bonario per la cartella emessa ex art. 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 34441 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione e per il mero mancato versamento di somme ivi dichiarate come dovute, non ha natura impositiva e non richiede l’invio dell’avviso bonario. L’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, vigente ratione temporis, impone il contraddittorio preventivo solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nel caso di tardivo o omesso versamento di quanto esposto. Dall’omissione della comunicazione di irregolarità non deriva la non debenza né la riduzione delle sanzioni e degli interessi. Il beneficio della riduzione sanzionatoria opera soltanto quando il pagamento integrale sia eseguito nel termine previsto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, per IRPEF e IVA relative a un determinato anno, deducendone la nullità per il mancato invio dell’avviso bonario. Da tale omissione, secondo la tesi difensiva, sarebbe derivata l’impossibilità di accedere alla sanzione ridotta e alla rateizzazione.
La Commissione provinciale rigettava il ricorso, escludendo l’obbligo di notifica dell’avviso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello, ritenendo non necessario l’invio preventivo e possibile, per il contribuente, fruire della riduzione sanzionatoria mediante versamento entro trenta giorni dal ricevimento della cartella, anche rateizzato. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente non contesta la non necessità dell’avviso bonario, ma censura il giudice d’appello per non avergli riconosciuto i benefici cui avrebbe potuto accedere ove avesse ricevuto la comunicazione.
La Corte dichiara il motivo infondato, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui l’invio dell’avviso bonario non è dovuto quando la cartella sia emessa sulla base del controllo automatizzato delle dichiarazioni, in particolare quando il contribuente non provveda al versamento di somme dichiarate come dovute. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 8342 del 2012, Cass. n. 9369 del 2025, Cass. n. 15584 del 2014, Cass. n. 12023 del 2015 e Cass. n. 14603 del 2018.
Il Collegio ribadisce che, in caso di liquidazione in esito a controllo automatizzato, la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non ha natura impositiva, derivando da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, per le sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione. La tardività del versamento esonera pertanto l’Amministrazione dall’obbligo di comunicazione di irregolarità e non sussistono i presupposti per la riduzione delle sanzioni. Si precisa inoltre che il beneficio dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 opera solo in presenza di pagamento integrale nel termine previsto.
Da ultimo, la Corte richiama il principio secondo cui l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza esclusa quando la cartella consegua al mero mancato pagamento. La decisione impugnata è quindi immune da censure. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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