Il vizio di motivazione apparente non sussiste se la sentenza supera il minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 17795 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza, rilevante ai sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. La motivazione deve essere desunta dal contenuto integrale della sentenza e supera il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. quando, pur succinta, consente di cogliere la ratio decidendi. La censura che contesti la sufficienza dell’apparato motivazionale e, al contempo, il merito della valutazione probatoria è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente per l’anno d’imposta 2010, volto al recupero a tassazione dell’IVA relativa a fatture emesse da una società fornitrice, che l’amministrazione finanziaria, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, riteneva riferite a operazioni inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo, in sintesi, che mancasse la prova di un qualunque accertamento in ordine all’annotazione di fatture per operazioni inesistenti e che, avendo la banca cliente annotato costi “veri”, non fosse possibile contestare alla società contribuente di aver fatturato costi fasulli. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il vizio di motivazione meramente apparente, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Tale vizio ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, non consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce le sentenze del tutto prive di motivazione, quelle con un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e quelle con motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la motivazione deve essere desunta dal contenuto integrale della sentenza, includendo la narrazione dello svolgimento del processo e l’esposizione dei motivi in fatto e diritto. Nella fattispecie concreta, pur riconoscendo che la motivazione della sentenza impugnata era succinta e non brillava per chiarezza espositiva, essa superava comunque il c.d. minimo costituzionale. La Corte territoriale aveva infatti riepilogato le vicende dell’operazione commerciale, dato atto delle conclusioni della Guardia di Finanza (inesistenza soggettiva) e delle qualificazioni dell’Agenzia (inesistenza oggettiva), e aveva escluso entrambe le ipotesi, evidenziando la mancanza di un accertamento circa l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti.
Proprio questi enunciati, secondo la Cassazione, individuavano chiaramente gli elementi considerati decisivi dal giudice di appello. La censura dell’Agenzia, pertanto, non denunciava una reale carenza motivazionale ma si traduceva in una contestazione della sufficienza dell’apparato motivazionale e, soprattutto, del merito della valutazione probatoria. Tali profili, ha concluso la Corte, sono entrambi inammissibili in sede di legittimità, perché il sindacato sul vizio di motivazione non può estendersi al riesame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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