Al Centro operativo di Pescara nessun potere impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 34444 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010, il Centro operativo di Pescara è titolare di soli poteri di istruttoria e di controllo, non anche di potestà impositiva. L’adozione degli atti impositivi è riservata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. La novella recata dall’art. 28 d.l. n. 78/2010 agli artt. 4 e 10 d.lgs. n. 546/1992 non amplia le competenze del Centro operativo, né gli attribuisce potere impositivo. Ne consegue la nullità dell’avviso di accertamento emesso dal Centro operativo di Pescara per difetto di competenza dell’organo.

Il Fatto

Il contribuente, con domicilio fiscale in Roma, riceveva un avviso di accertamento emesso dal Centro operativo di Pescara, con cui veniva rettificato il reddito per l’anno d’imposta 2014. Impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependone la nullità per incompetenza territoriale dell’ufficio emanante.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che l’art. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010 legittimasse l’ufficio, tramite le proprie articolazioni territoriali, ad operare i controlli contestati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione di primo grado. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della competenza territoriale dell’ufficio impositore e del riparto di attribuzioni interne all’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente sosteneva che l’art. 28 d.l. n. 78/2010 non attribuisce al Centro operativo di Pescara il potere di emettere avvisi di accertamento verso contribuenti con domicilio fiscale in circoscrizioni diverse da quelle di competenza.

Il motivo è ritenuto fondato. La Corte ricostruisce la sequenza normativa e gli atti organizzativi interni dell’Agenzia delle Entrate, giungendo alla conclusione che al Centro operativo di Pescara non spetta potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle articolazioni periferiche cui compete adottare l’avviso di accertamento.

In questa prospettiva viene richiamato l’orientamento espresso in materia di diniego del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 legge n. 388/2000, secondo cui il Centro operativo di Pescara ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 23003 del 2010). Il principio è avvalorato dall’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui, se l’ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’ufficio delle Entrate titolare delle attribuzioni sul rapporto controverso.

La Corte precisa inoltre che ragionare diversamente derogherebbe alla regola del domicilio fiscale, con aggravio del pieno diritto di difesa del contribuente (Cass. n. 5100 del 2024). Viene richiamata anche la distinzione tra provvedimento di revoca del credito d’imposta, attratto nella competenza funzionale del Centro operativo, e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, per il quale la competenza territoriale degli uffici segue il criterio ordinario del domicilio fiscale (Cass. n. 12662 del 2012).

La Corte esclude, infine, che la novella recata dall’art. 28 d.l. n. 78/2010 agli artt. 4 e 10 d.lgs. n. 546/1992 comporti un ampliamento delle competenze del Centro operativo. Nella specie la CGT-2 non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento perché emesso da organo non competente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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