Operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio tra Fisco e contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 10651 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva e mediante elementi oggettivi e specifici, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega automatica autorità di cosa giudicata nel separato giudizio tributario, dovendone il giudice verificare la rilevanza nell’ambito in cui è destinata a operare.

Il Fatto

Una società contribuente impugna gli avvisi di accertamento, relativi agli anni 2013 e 2014, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione l’IVA indebitamente detratta su fatture emesse da società ritenute cartiere per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, rigetta i ricorsi; la Commissione tributaria regionale conferma la pretesa impositiva.

La società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e valorizzando una sentenza del giudice penale, depositata dopo la sentenza di appello, con cui gli amministratori erano stati assolti per le medesime circostanze di fatto.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono anzitutto investiti da un profilo di inammissibilità. Essi prospettano cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei — violazione di legge e vizio di motivazione — senza consentire di delimitare i distinti profili di censura, con l’effetto di riversare sulla Corte il compito di enuclearli.

Nel merito, la Corte ricostruisce la regola distributiva dell’onere probatorio. L’Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1973, e con elementi indiziari idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

Assolto l’onere erariale, incombe sul contribuente provare la propria buona fede, cioè di avere agito senza consapevolezza di partecipare a una frode e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto. La Corte esclude la rilevanza della regolarità formale delle scritture e dei pagamenti, già insita nella nozione di operazione soggettivamente inesistente, e dell’assenza di un dimostrato vantaggio.

Quanto al richiamo alla sentenza penale di assoluzione, la Corte ribadisce che alla pronuncia irrevocabile in materia di reati tributari non può attribuirsi automatica autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario: il giudice deve verificarne autonomamente la rilevanza, con i propri poteri di valutazione del materiale probatorio. Il provvedimento è, inoltre, sopravvenuto al deposito della sentenza impugnata e non fu oggetto di valutazione in appello.

La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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