Avviso al difensore per l’alcoltest provato per testimonianza (Cass. pen. Sez. VII n. 11154 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell’agente operante. Spetta al giudice valutare, con rigorosa motivazione, la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento. È inoltre onere del ricorrente allegare in modo specifico, e non in via meramente ipotetica, l’eventuale incomprensione dell’avviso da parte dell’indagato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis cod. strada, condannandolo alla pena di un anno di arresto e tremila euro di ammenda.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene che la sola prova testimoniale raccolta dal verbalizzante, in assenza di apposita annotazione sul verbale di accertamenti, non sarebbe idonea a dimostrare l’adempimento dell’obbligo di avviso, e che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare l’attendibilità della testimonianza dell’operatore di polizia nonché l’effettiva comprensione dell’avviso da parte del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che le ragioni di doglianza sono generiche e reiterative di profili già adeguatamente vagliati nei gradi di merito.
Il Collegio richiama un consolidato orientamento di legittimità: in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell’agente operante (Sez. IV n. 3725 del 10.09.2019).
Si è altresì precisato che spetta al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (Sez. IV n. 35844 del 18.06.2021).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi: nel richiamare la deposizione dell’agente di P.G., che ha riferito di avere dato l’avviso secondo legge, ha ritenuto la stessa lineare e coerente con i fatti. Quanto all’attendibilità del verbalizzante, ha rilevato l’assenza di contraddizioni interne e la coerenza del narrato con gli altri elementi acquisiti. Risulta quindi compiutamente argomentato il corretto operato della Polizia giudiziaria in ordine all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prima dell’accertamento del tasso alcolemico.
La prospettazione difensiva circa la possibilità che il ricorrente non avesse compreso il significato dell’avviso è giudicata del tutto generica e di carattere puramente ipotetico. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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