Patteggiamento impugnabile per vizi della volontà e casi ex 448 comma 2-bis (Cass. pen. Sez. I n. 31298 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è limitato alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, tra le quali non rientra la doglianza sull’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice, delle condizioni che avrebbero consentito il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.. L’accesso al rito speciale comporta infatti la rinuncia a contestare le premesse storiche dell’accusa, con la conseguenza che la motivazione sul punto può essere anche solo enunciativa. È ammesso il ricorso che denunci l’erronea qualificazione giuridica del fatto, purché tale vizio emerga con indiscussa immediatezza dal capo di imputazione; è invece inammissibile l’impugnazione che, sotto tale veste, tenda a ridiscutere valutazioni di fatto e materiale probatorio.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3 e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/1998, contestati in flagranza e fuori flagranza nel settembre 2024.
L’interessato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduceva l’erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in sede di patteggiamento, sostenendo che l’accusa si fondasse solo su dichiarazioni spontanee e su generici riferimenti a video e chat; con il secondo denunciava, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’insussistenza delle circostanze aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi ivi tassativamente previste. Ne deriva, secondo un indirizzo già consolidato (Sez. F n. 28742 del 2020, Sez. VI n. 1032 del 2019, Sez. II n. 4727 del 2018), che non è denunziabile il vizio motivazionale sul tema della penale responsabilità: con l’accesso al rito speciale l’imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell’accusa, e la stessa richiesta di pena va considerata ammissione del fatto.
Il Collegio richiama inoltre il precedente Sez. II n. 41785 del 2015, secondo cui la motivazione sulla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. può essere meramente enunciativa, dovendo il giudice pronunciare proscioglimento solo se dagli atti risultino elementi tali da superare la presunzione di colpevolezza collegata alla richiesta. Viene poi ricordata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in relazione al diritto di difesa e ai principi del giusto processo (Sez. V n. 21497 del 2021), stante la ragionevole giustificazione della limitazione nell’esigenza di circoscrivere il controllo di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: il giudice ha motivato, sia pure in modo semplificato, l’insussistenza dei presupposti di proscioglimento, richiamando le annotazioni di P.G. e i verbali di arresto, perquisizione e sequestro. Il semplice richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere verificata ed esclusa la presenza di cause di proscioglimento.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso per errata qualificazione giuridica è possibile solo quando il vizio risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione (Sez. II n. 14377 del 2021, Sez. V n. 33145 del 2020, Sez. I n. 15553 del 2018). Nella specie il ricorrente cita erroneamente la lettera d) dell’art. 12, comma 3, non contestata, mentre il capo di imputazione richiama le aggravanti dell’art. 12, comma 3, lett. b) e comma 3-ter, lett. b). I motivi, quindi, solo formalmente diretti a contestare la qualificazione, mirano in realtà a rivisitare l’ossatura probatoria e questioni di fatto non dibattibili in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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