Guida senza patente recidiva nel biennio e testimonianza dell’operante (Cass. pen. Sez. VII n. 11155 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio, che esclude il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella sola testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione, da parte dell’imputato, di elementi contrari. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi anche soltanto sui precedenti penali dell’imputato, senza che il giudice di merito debba esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale, ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada e ha rideterminato la pena in quattro mesi di arresto e tremila euro di ammenda. Il giudice di secondo grado ha fondato il giudizio di responsabilità sulla sussistenza della recidiva nel biennio, ritenendo provata la precedente violazione per guida senza patente.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della norma e la mancata prova della definitività della precedente contestazione, nonché l’erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, reiterativo di doglianze già vagliate nel merito, è stato giudicato generico e aspecifico.
Su un piano sostanziale, i giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento consolidato: per integrare la recidiva nel biennio non occorre la prova documentale della definitività della precedente violazione. È sufficiente un minimo di prova, che può essere fornita anche dalla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria. La Corte richiama sul punto la Sez. 7, ord. n. 11916 del 14.03.2024, Rv. 286200, secondo cui a tale fine rilevano, ad esempio, l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’operante.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva valorizzato proprio la deposizione dell’operante, che aveva riferito del precedente controllo su strada conclusosi con analoga contestazione. In assenza di elementi contrari provenienti dall’imputato, il requisito della recidiva è stato ritenuto correttamente integrato.
Quanto al secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato. La giustificazione incentrata sull’assenza di positivi elementi di valutazione e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, è conforme ai criteri elaborati in sede di legittimità. La Corte richiama la Sez. 2, n. 3896 del 20.01.2016, Rv. 265826-01: la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimersi su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo quanto affermato dalla Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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