Revisione: inammissibilità per palese inidoneità non sindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 12552 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per palese inidoneità della prova nuova ad inficiare l’accertamento posto a base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità quando sia fondata su motivazione adeguata e immune da vizi logici. La valutazione comparativa tra la prova nuova e il compendio probatorio già acquisito, nonché il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione. La Corte di cassazione, nell’ambito del giudizio di legittimità, non può procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto, essendo il proprio controllo circoscritto alla completezza e correttezza della motivazione. In tema di revisione, la prova nuova deve consistere nella rappresentazione di un fatto in grado di vincere la resistenza del giudicato e deve essere idonea, da sola o unitamente alle prove già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata dal condannato avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania, divenuta definitiva nel 2007, con cui era stato condannato all’ergastolo per omicidio aggravato in concorso e reati connessi. L’istanza si fondava su una prova nuova costituita dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, mai sentito in precedenza, il quale aveva affermato l’estraneità del ricorrente al gruppo di fuoco responsabile dell’omicidio. La Corte territoriale ha ritenuto la nuova prova non persuasiva e non convincente, in quanto intervenuta molti anni dopo la definizione del processo e in contrasto con le dichiarazioni di altri collaboratori, corroborate da elementi di riscontro. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt. 192, 630, lett. c) e 634 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali e travisamento del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica della completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata, senza possibilità di una rinnovata valutazione degli elementi probatori. Ha richiamato il principio per cui l’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata anche con sentenza, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., successivamente all’instaurazione del giudizio, ed è consentito alla Corte d’appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza respingendola senza assumere le prove indicate.

Quanto alla nozione di prova nuova, la Corte ha precisato che vi rientrano le prove sopravvenute alla sentenza definitiva, quelle scoperte successivamente, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite ma non valutate, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Ha inoltre richiamato il consolidato principio per cui la prova nuova deve consistere nella rappresentazione di un fatto in grado di vincere la resistenza del giudicato, essendo idonea, da sola o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La valutazione della sua incidenza deve essere effettuata dal giudice del merito, inserendola nell’impianto probatorio già esistente per verificarne la capacità di scalfirne le ragioni.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente operato una valutazione preliminare di inconferenza della prova dedotta, escludendone l’attitudine a sostenere un giudizio di merito sulla revisione. La motivazione della sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni del nuovo collaboratore fossero prive di attendibilità intrinseca e non assistite da riscontri esterni, mentre le prove preesistenti, fondate sulle dichiarazioni concordanti di plurimi collaboratori e corroborate da elementi di riscontro, conservassero una forte valenza probatoria. Il ricorrente ha proposto una diversa valutazione del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la circostanza della tardività della collaborazione, avvenuta nel 2023, era stata espressamente considerata dalla Corte di merito tra gli elementi di non persuasività delle dichiarazioni. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha concluso ribadendo che il sindacato di legittimità non può censurare la selezione delle prove compiuta dal giudice del merito, né stabilire se la decisione impugnata proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, dovendosi limitare a verificare la compatibilità delle massime di esperienza adottate con il senso comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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