Esclusa la duplicazione sanzionatoria nella continuazione tra giudicati parziali (Cass. pen. Sez. I n. 1784 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non determina duplicazione sanzionatoria la sentenza di appello che, nel riformare l’assoluzione per il reato associativo, ridetermini la pena complessiva applicando distinti aumenti per la continuazione: un aumento per i reati già accertati con sentenza irrevocabile di primo grado non impugnata, e un ulteriore aumento per il diverso fatto già oggetto di separato e definitivo giudicato. La delimitazione dell’oggetto di ciascuna pronuncia discende dal tenore delle imputazioni e dei dispositivi, e non da eventuali refusi motivazionali. La riduzione di un sesto per la scelta del rito abbreviato, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non spetta per la pena inflitta in riforma di una sentenza assolutoria, poiché l’istituto presuppone l’omessa impugnazione di una sentenza di condanna.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, adito su istanza della persona condannata, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di non eseguibilità della pena di un anno di reclusione, inflitta quale aumento per la continuazione in relazione a un fatto risalente al 3 giugno 2020, già oggetto di separato giudicato. Il medesimo giudice aveva invece ridotto di un sesto la pena irrogata per i reati accertati con sentenza del giudice dell’udienza preliminare, non impugnata, escludendo tale riduzione per la condanna relativa al delitto associativo, pronunciata in appello in riforma dell’assoluzione.

Avverso tale ordinanza la persona condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto un duplice profilo: l’illegittima duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto, e il mancato riconoscimento della riduzione premiale anche per la pena relativa al reato associativo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che i reati per i quali era intervenuta condanna non impugnata, coperta da giudicato, erano specificamente quelli indicati nei capi 35), 83), 102), 116) e 147) dell’imputazione. Il fatto del 3 giugno 2020, invece, era stato contestato, nel medesimo procedimento, a un diverso concorrente, con l’espressa precisazione che nei confronti del ricorrente si procedeva separatamente. Ne consegue che la sentenza di appello, nel rideterminare la pena, aveva correttamente applicato due distinti aumenti per continuazione, riferiti a diversi fatti, senza alcuna sovrapposizione.

La Corte ha precisato che l’erronea affermazione contenuta a pag. 24 della motivazione della sentenza di appello — laddove si dava atto della condanna anche per il capo 149) — costituiva un mero refuso, privo di rilevanza ai fini della delimitazione dell’oggetto delle decisioni, che discende unicamente dalla confezione e dal tenore delle imputazioni e dei dispositivi. Il ricorrente era stato raggiunto, per il fatto del 3 giugno 2020, da un’unica condanna, originariamente fissata in quattro anni di reclusione, poi rideterminata in un anno quale aumento per la continuazione con il più grave delitto associativo.

Quanto alla seconda censura, la Corte ha evidenziato la manifesta infondatezza della tesi del ricorrente. La riduzione di un sesto operata dal giudice dell’esecuzione era stata correttamente applicata solo sulla porzione di pena irrogata con la sentenza del 3 luglio 2023, non impugnata. Nessuna riduzione poteva invece essere riconosciuta sulla sanzione relativa al delitto associativo, inflitta dal giudice di secondo grado in riforma della sentenza assolutoria di primo grado: l’istituto di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., presuppone, per espressa previsione, l’omessa impugnazione di una sentenza di condanna, condizione non integrata nel caso di specie, ove la pronuncia riformata era assolutoria.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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