Avviso orale del Questore legittimo pur dopo annullamento della misura cautelare (TAR Calabria n. 675 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore, previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, è provvedimento monitorio a finalità lato sensu preventiva, che invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in più gravi condotte pericolose. La sua adozione non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurati come reato, potendo il giudizio di pericolosità sociale fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. L’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, con conseguente irrilevanza delle pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato. L’avviso, per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un gruppo societario, agisce per l’annullamento dell’avviso orale emesso dal Questore il 19.03.2024. La misura era stata adottata a seguito di un’ordinanza cautelare con arresti domiciliari emessa nei suoi confronti il 4.03.2024 per i reati di associazione per delinquere, frode nelle pubbliche forniture e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, eseguita nell’ambito di un’indagine della procura.

Il ricorrente deduce la violazione del d.lgs. n. 159/2011, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, contestando l’assenza del requisito dell’abitualità delittuosa e rilevando che la misura cautelare era stata annullata dal Tribunale del Riesame il 21.03.2024. Il Ministero dell’Interno resiste chiedendo il rigetto. La richiesta di tutela cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’avviso orale come provvedimento monitorio a finalità preventiva. Richiamando l’art. 3 e l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale osserva che l’esercizio del potere questorile non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti di reato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, come affermato da TAR Calabria n. 1973 del 2025.

La valutazione degli elementi di fatto richiesta per l’avviso orale è meno stringente di quella pretesa per le più invasive misure di prevenzione. Ciò in ragione della natura monitoria e infra-procedimentale dell’atto, che non produce effetti immediati di compressione delle libertà individuali. Ne deriva, secondo TAR Sicilia n. 2323 del 2021, che la misura può essere disposta anche quando non sia documentabile la dedizione abituale a traffici illeciti, se il modello comportamentale complessivo lasci presumere non illogicamente una pericolosità sociale.

Sul piano del sindacato, il Tribunale richiama TAR Piemonte n. 791 del 2020: l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, mentre il giudice amministrativo può rilevare solo la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, le molteplici e gravi contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria rendono non irragionevole il giudizio di pericolosità, adeguatamente esplicitato in correlazione con le contestazioni medesime.

Quanto all’annullamento della misura cautelare, il Collegio lo qualifica come sopravvenienza irrilevante, non potendo incidere sulla legittimità dell’atto al momento dell’adozione. Sul punto è richiamato Cons. Stato n. 5447 del 2018, secondo cui gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’emissione dell’atto, con salvezza della facoltà dell’amministrazione di diversamente determinarsi su istanza di revisione basata sulle sopravvenienze, come indicato da TAR Calabria n. 790 del 2025.

Infine, la censura sulle garanzie procedimentali è respinta in forza di TAR Calabria n. 1628 del 2022: l’ammonimento, per la sua natura preventiva ed emergenziale, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, spettando al Questore valutare se le circostanze consentano di avvisare il destinatario, secondo TAR Puglia n. 996 del 2023. Il ricorso è respinto e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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