Silenzio-inadempimento e improcedibilità per sopravvenuto impulso procedimentale (TAR Liguria n. 329 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, successivamente alla notifica del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’ente abbia comunque dato impulso al procedimento, sottoponendo nuovamente la questione alla commissione competente e trasmettendo gli atti all’organo tenuto a rendere il parere obbligatorio e vincolante. Ai fini della formazione del silenzio-inadempimento non rileva la mera pendenza del termine di conclusione del procedimento, ma la mancata adozione del provvedimento finale entro il termine legale, decorrente dalla comunicazione di riapertura del procedimento.

Il Fatto

Una società agricola, in persona del legale rappresentante, e un’altra parte ricorrente agivano ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Portovenere su due istanze: una di compatibilità paesaggistica relativa a modifiche prospettiche di un fabbricato, presentata nel luglio 2024, e una di accertamento di conformità edilizia, presentata il giorno successivo. Le ricorrenti chiedevano altresì la condanna dell’ente a provvedere e il pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990.

La vicenda traeva origine da un’ordinanza comunale di rimessione in pristino per demo-ricostruzione in difformità dal titolo edilizio e dall’autorizzazione paesaggistica. Annullata l’ordinanza in parte qua con sentenza di questo Tribunale, residuava l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria. Nonostante la riapertura del procedimento e il parere della commissione paesaggistica, che aveva richiesto integrazioni documentali, la pratica risultava sospesa da diversi mesi, sicché le ricorrenti lamentavano l’inerzia dell’amministrazione.

La Motivazione del Tribunale

Il collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune, relative alla violazione del giudicato, alla litispendenza e al ne bis in idem, in quanto il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’ente resistente aveva infatti depositato documentazione attestante che il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica aveva ricevuto nuovo impulso: la questione era stata nuovamente sottoposta alla commissione locale del paesaggio, che in data 12.2.2026 si era espressa favorevolmente, e la relazione tecnica era stata trasmessa alla Soprintendenza per il parere obbligatorio e vincolante di competenza, da rendersi ai sensi dell’art. 167, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004 nel termine di novanta giorni.

Il Tribunale ha osservato che, alla data di notifica del ricorso, non poteva comunque dirsi formato il silenzio-inadempimento. Il procedimento di compatibilità paesaggistica, la cui durata legale è di centottanta giorni ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, era stato riaperto con comunicazione del 27.8.2025: il termine non era pertanto ancora decorso al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 7.1.2026.

Il tribunale ha infine precisato che l’accertamento della compatibilità paesaggistica è preliminare e condiziona il rilascio dell’eventuale sanatoria edilizia, e ha compensato integralmente le spese di giudizio in considerazione della complessità della vicenda, i cui profili sono in parte ancora sub iudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *