Sei scatti stipendiali a domanda anche per il trattamento di fine servizio (TAR Campania n. 1988 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda che abbia maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il beneficio opera anche ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, in forza dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che ne lascia ferma l’applicazione per tutte le forze di polizia. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non è termine di decadenza, ma semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, e l’eccezione di prescrizione impone all’ente l’indicazione specifica del dies a quo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in congedo a domanda con 55 anni di età e 42 anni di servizio, ed è titolare di pensione diretta di anzianità liquidata col sistema misto. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, l’I.N.P.S. ha escluso l’applicazione dei sei scatti stipendiali.

Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e alla conseguente rideterminazione del trattamento, con condanna dell’ente previdenziale. Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno, la prescrizione quinquennale del diritto e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico.

Sul merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 2024, secondo cui il beneficio spetta agli appartenenti a tutte le forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.

L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 delinea un ambito soggettivo ampio, ricostruito attraverso il rinvio all’art. 16 legge n. 121/1981, e un ambito oggettivo duplice: il beneficio spetta a chi cessa per età, inabilità o decesso, ma anche a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, il richiamato art. 6-bis.

Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma risponde all’esigenza di far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Respinta anche l’eccezione di prescrizione: il dies a quo decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, e l’eccezione, in senso proprio, impone all’ente di indicare specificamente i fatti che ne costituiscono fondamento, prova che nella specie difetta.

Quanto al prospettato illegittimità costituzionale, il Tribunale la ritiene infondata: non è irrazionale attribuire il beneficio a chi possiede il duplice requisito anagrafico e contributivo, poiché l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio evita disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento dei sei scatti e degli interessi legali, mentre è negato il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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