Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 39 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ex art. 84 c.p.a. e art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., consegue alla manifestazione della volontà della parte ricorrente di non proseguire nell’azione, intervenuta prima della decisione nel merito. La rinuncia, una volta acquisita la documentazione richiesta in corso di causa e valutata la fondatezza delle proprie pretese, determina l’estinzione del processo senza che rilevi l’eventuale insistenza delle altre parti nel merito. La compensazione delle spese di lite è consentita in presenza di giusti motivi, riconducibili alla sopravvenienza della causa estintiva rispetto all’instaurazione del contraddittorio e allo svolgimento dell’istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determina n. 40 del 18 settembre 2025, con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato a una concorrente il servizio di recapito delle fatture del servizio idrico integrato, deducendo la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 22 del Disciplinare di gara, nonché il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti di fatto. Le parti controinteressate si sono costituite in giudizio per ottenere la reiezione del ricorso.
A seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta in corso di causa, la difesa della ricorrente ha dichiarato la volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La controinteressata, pur prendendo atto della rinuncia, ha insistito per il rimborso delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio nel merito in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, manifestata dalla società ricorrente dopo aver preso visione della documentazione acquisita, integra una causa di estinzione del processo che il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che rilevi l’opposizione delle altre parti costituite, le quali conservano unicamente il diritto al regolamento delle spese.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per la compensazione integrale, valorizzando la circostanza che la rinuncia sia maturata all’esito dell’acquisizione della documentazione e che nessun profilo di soccombenza virtuale potesse essere utilmente valutato in assenza di una decisione sul merito della controversia.
La declaratoria di estinzione non incide, pertanto, sulle questioni sostanziali oggetto di contestazione, ma definisce il rapporto processuale con effetto meramente eliminativo del giudizio pendente.
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Nota della Redazione
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