Avviso orale legittimo su meri sospetti e condotta indiziaria (TAR Calabria n. 1674 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore, ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011, è misura di prevenzione di natura monitoria e infra-procedimentale, che persegue finalità preventive e non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già qualificati come reato. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria, purché sorretti da adeguata motivazione e idonei a delineare una personalità incline a comportamenti antisociali. La valutazione degli indizi è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione propriamente ablative, non producendo l’avviso effetti compressivi delle libertà individuali. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione, restando irrilevanti le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro, notificato nel novembre 2022, e ne chiede l’annullamento deducendo la violazione del d.lgs. n. 159/2011, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. La misura era stata adottata dopo una perquisizione su un’autovettura e, in estensione, sul domicilio dell’interessato, nel corso della quale erano stati rinvenuti quantitativi di sostanza stupefacente, con contestazione di detenzione ai fini di spaccio.

Il ricorrente sostiene l’insussistenza dei presupposti, in particolare dell’abitualità a commettere reati, non avendo riportato condanne penali, e valorizza lo svolgimento di stabile e remunerata attività lavorativa. La pubblica amministrazione si costituisce in giudizio resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, che consente al Questore di avvisare oralmente i soggetti indicati nell’art. 1 ove esistano indizi a loro carico, con indicazione dei motivi che li giustificano. L’avviso è qualificato come provvedimento monitorio, con cui si invita il destinatario a modificare il proprio comportamento per non incorrere in condotte ulteriormente pericolose.

Da questa natura discende che l’esercizio del potere non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già configurabili come reato: il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria. È sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la sussistenza di elementi tali da delineare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di inclinazione antisociale, ascrivibile a una delle categorie dell’art. 1.

La Corte sottolinea che la valutazione degli indizi è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione più invasive, attesa la natura monitoria dell’avviso, che non produce effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali. Ne deriva un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’accertamento dei presupposti, con sindacato giurisdizionale circoscritto ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.

Il Collegio richiama inoltre l’indirizzo secondo cui gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato possano incidere in termini di illegittimità ora per allora. Nel caso concreto, la misura non appare irragionevole, avuto riguardo alla contestazione formulata e a un precedente e analogo deferimento all’autorità giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la motivazione risulta sufficiente e adeguata alla condotta accertata.

Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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