Improcedibile il ricorso se il privato ripresenta l’istanza di sanatoria (TAR Calabria n. 1679 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. e richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione di merito. La presentazione, da parte del privato, di una seconda istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, vertente sul medesimo intervento edilizio ma arricchita di nuovi elementi sui profili già contestati, non integra una mera reiterazione formale: essa riapre la fase istruttoria e decisionale dinanzi all’organo competente. Ne consegue che il ricorso avverso il primo diniego è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento giurisdizionale sarebbe privo di utilità sostanziale, restando l’assetto del rapporto rimesso all’esito del secondo procedimento. In tema di motivi aggiunti, la connessione richiesta dall’art. 43 cod. proc. amm. va intesa in senso sostanziale e teleologico, sussistendo quando i provvedimenti riguardino il medesimo bene della vita.
Il Fatto
Un dipendente dell’ufficio tecnico comunale eseguiva un sopralluogo su un terreno identificato al catasto, rilevando la presenza di più manufatti — fabbricati con struttura in legno adibiti a uffici e deposito, tettoie in ferro, container, un box da cantiere — posizionati su platee in cemento, oltre a movimentazione di terra e a porzioni di area bitumate. Dal verbale emergeva che sul fondo risultavano presentate precedenti pratiche edilizie, una delle quali rigettata.
Con ordinanza n. 35 del 10 aprile 2025 il Comune ordinava la demolizione delle opere per assenza di titolo, contrasto con la destinazione agricola di piano e assenza del nulla osta idrogeologico. Il privato presentava istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 solo per i manufatti ritenuti conformi, espungendo gli altri perché da rimuovere. Il Comune respingeva l’istanza con nota prot. 5347 del 19 giugno 2025. Il provvedimento veniva impugnato con ricorso affidato a quattro motivi e, successivamente, il privato ripresentava in data 13 agosto 2025 una nuova istanza di sanatoria, definita con rigetto dal SUAP dell’Unione dei Comuni, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inutilizzabile, perché depositata fuori termine, la memoria difensiva del Comune del 26 giugno 2026. Affronta poi l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse sul ricorso principale, ritenendola fondata: le pronunce richiamate dalla difesa comunale sono inconferenti, ma il principio è condivisibile.
È pacifico che il ricorrente abbia presentato due distinte istanze ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 aventi il medesimo oggetto, come dimostrano le due relazioni tecniche, firmate dallo stesso professionista in date diverse, che differiscono solo per le argomentazioni a sostegno. La seconda aggiunge considerazioni sul vincolo idrogeologico e sulle opere di pavimentazione. L’interesse ad agire deve permanere fino alla decisione e postula che la pronuncia arrechi un’utilità concreta, diretta e attuale, incidente sull’assetto reale dei rapporti sostanziali con la pubblica amministrazione.
Se tale utilità svanisce per fatti sopravvenuti, anche imputabili alla stessa parte, il ricorso diviene improcedibile. La seconda istanza allarga l’oggetto della valutazione e sollecita un rinnovato esercizio della potestà amministrativa, riaprendo la fase istruttoria e decisionale. Il primo rigetto degrada così a determinazione provvisoriamente superata, e un eventuale annullamento sarebbe privo di effettiva utilità, essendo l’amministrazione ormai investita del dovere di provvedere sui nuovi elementi. Il ricorso principale è quindi improcedibile.
Passando ai motivi aggiunti, è infondata l’eccezione di inammissibilità per mancanza di connessione. Nell’azione di annullamento il requisito va interpretato in senso sostanziale e teleologico; il collegamento sussiste quando, pur diversi i provvedimenti, ricorrano connessione sostanziale, procedimentale o nesso di pregiudizialità. Nel caso di specie il nuovo provvedimento non disciplina un rapporto distinto, ma il medesimo bene della vita.
Nel merito, esaminato in via preliminare il motivo di incompetenza — il cui accoglimento comporta l’assorbimento degli altri, per il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (Ad. plen. n. 5/2015) — il Collegio lo ritiene fondato. Il trasferimento o la delega di funzioni edilizie a un’unione di comuni è astrattamente legittimo e coperto dall’art. 32 T.U.E.L. e dall’art. 5 d.P.R. n. 380/2001, ma richiede previsione statutaria, delibera consiliare di ciascun comune e apposita convenzione. In mancanza, la competenza resta al comune territorialmente competente. Non solo il Comune non offre elementi per ritenere sussistente la delega, ma emergono elementi contrari: la prima istanza fu respinta dal Comune, l’art. 3 del regolamento comunale del SUAP depone in tal senso e la stessa difesa comunale ha affermato che l’unione non è titolare di poteri decisori in materia edilizia.
Non convince la tesi del silenzio rigetto: l’istanza del 13 agosto 2025 è espressamente ed esclusivamente qualificata come sanatoria ex art. 36, e non contiene alcuna richiesta di autorizzazione commerciale. Il provvedimento impugnato si riferisce proprio a quella pratica. Il motivo è accolto, con annullamento del provvedimento e assorbimento dei restanti motivi. Effetto conformativo è l’obbligo per il Comune di determinarsi sull’istanza del 13 agosto 2025, con decorrenza ex novo del termine di cui all’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Spese compensate.
Nota della Redazione
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