Diniego di rinnovo del porto di fucile per fatti non penalmente rilevanti (TAR Calabria n. 1673 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non presuppone la commissione di reati, potendo l’Amministrazione valorizzare, nella loro oggettività, fatti isolati ma significativi, anche non attinenti alla materia delle armi e privi di rilevanza penale, dai quali desumere la inaffidabilità all’uso delle stesse. La remissione della querela e l’esito del procedimento penale non vincolano l’Autorità di pubblica sicurezza, che fonda il proprio giudizio su una valutazione autonoma e ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso. Il sindacato del giudice amministrativo non è sostitutivo di tale valutazione, ma è limitato alla verifica del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da vent’anni della licenza di porto di fucile per uso caccia, conseguita attraverso cinque rinnovi, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la nuova istanza di rinnovo. Il provvedimento si fonda su una querela sporta nei suoi confronti nell’aprile 2024 per lesioni personali e minacce, vicenda poi definita con la remissione della querela.

Davanti al TAR Calabria il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo di essere incensurato e che l’isolato episodio non incrinerebbe la sua affidabilità nell’uso delle armi. L’Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo del r.d. n. 773 del 1931, ricordando che l’art. 11, comma 3, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengono meno le condizioni cui sono subordinate, mentre l’art. 43, comma 2, TULPS prevede che la licenza di porto d’armi possa essere ricusata a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Il sistema, quindi, non richiede la commissione di reati, ma valorizza ogni elemento sintomatico di pericolo di abuso.

Su questa base il TAR respinge l’argomento centrale del ricorrente. La remissione della querela non è decisiva, perché, secondo un principio consolidato richiamato dal Collegio, i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali.

Il Collegio esamina quindi il contenuto della querela, che riferisce rapporti tesi tra il ricorrente e i familiari protrattisi per anni; nell’ultimo episodio il denunciante ha riportato lesioni refertate in ospedale, con prognosi di dieci giorni e prescrizione del collare, e ha espressamente rappresentato il timore proprio e dei congiunti in ragione del possesso di armi legalmente denunciate. Da questi elementi il TAR trae la conclusione che il giudizio di inaffidabilità espresso dal Questore sia ragionevole e logicamente coerente.

La sentenza ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale, che le esigenze di incolumità dei cittadini sono prevalenti e che il richiedente deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. A tal fine possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché situazioni personali e vicende concrete non penalmente rilevanti. Il controllo giurisdizionale, infine, resta limitato alla verifica di errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità, profili che nel caso di specie non ricorrono. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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