Sospensione della decadenza di una concessione in attesa della definizione del merito (TAR Lombardia n. 652 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare di un provvedimento di decadenza di una concessione può essere disposta quando la controversia presenti profili di particolare complessità, che richiedono un approfondito esame del merito, non compatibile con la fase sommaria del giudizio cautelare. In tale contesto, il bilanciamento degli interessi in gioco impone di mantenere res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio di merito, soprattutto quando sussista l’esigenza di non interrompere un’attività programmata per un periodo di particolare rilevanza, quale la stagione estiva. Il fumus boni juris non deve essere necessariamente delibato in modo completo in sede cautelare, potendo la sua valutazione essere rinviata al giudizio di merito, che assume carattere prioritario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla determinazione con cui il Direttore del Settore Patrimonio del Comune di Como ha disposto la decadenza della concessione relativa al contratto stipulato con un’associazione sportiva dilettantistica nel 2000, successivamente integrato nel 2007. L’amministrazione aveva avviato il procedimento con una comunicazione di avvio e una contestuale diffida, fondata su una clausola del contratto di concessione.
L’associazione ricorrente, affidataria della concessione, ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione di decadenza e degli atti presupposti. Nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Como, sia la società controinteressata, risultata aggiudicataria di una nuova procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto la controversia caratterizzata da profili di particolare complessità, che non possono essere adeguatamente esaminati nella fase di trattazione sommaria tipica del giudizio cautelare. Tale complessità attiene al rapporto concessorio, alla sua eventuale scadenza e alle conseguenze derivanti dai provvedimenti adottati. La valutazione del fumus boni juris è stata quindi considerata non delibabile compiutamente in tale sede, imponendo un approfondimento proprio della fase di merito.
Con riguardo al periculum in mora, il Collegio ha operato un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla revoca della concessione e l’interesse del ricorrente alla prosecuzione dell’attività. Ha rilevato come, secondo gli atti di causa, sussista l’esigenza di non interrompere l’attività programmata per il periodo estivo, la cui compromissione determinerebbe un danno non altrimenti rimediabile. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere opportuno mantenere res adhuc integra fino alla definizione della controversia.
In accoglimento dell’istanza, il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato, fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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