CILA Superbonus, inammissibilità per carenza documentale legittima (TAR Emilia-Romagna n. 400 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La CILA Superbonus, disciplinata dall’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, condivide la disciplina della CILA edilizia di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. Anche in assenza di un potere conformativo o inibitorio tipizzato, l’Amministrazione comunale esercita un primo vaglio di completezza della documentazione; ove riscontri carenze non sanate, dichiara l’inefficacia (o inammissibilità) della comunicazione. Gli atti dichiarativi di inammissibilità, irricevibilità o inefficacia della CILA, sebbene espressivi di poteri non tipizzati, sono impugnabili perché lesivi. La declaratoria di inammissibilità della CILA-S, precludendo l’accesso al beneficio fiscale, dispiega diretta efficacia pregiudizievole. Nel merito, il controllo di regolarità tecnico-edilizia della CILA-S spetta al Comune, mentre i profili fiscali restano dell’Agenzia delle Entrate.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Parma, ha presentato in data 30 agosto 2022 la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, per accedere agli incentivi dell’efficientamento energetico. Riscontrata la carenza di documentazione essenziale, lo Sportello Attività Produttive ed Edilizia ha chiesto l’integrazione, assegnando un termine.

Mancando il riscontro, il Comune ha dichiarato l’inammissibilità della CILA-S con provvedimento del 2 settembre 2022. Il ricorrente ha impugnato tale atto e la successiva nota del 4 ottobre 2022, chiedendone la nullità o l’annullamento. Il TAR Emilia-Romagna ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 339 del 23 novembre 2022 e, all’esito della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune. La giurisprudenza amministrativa qualifica la CILA come istituto intermedio tra attività edilizia libera e SCIA, riconducendola al genus della liberalizzazione delle attività private. Rileva il Collegio che gli atti comunali di declaratoria di inammissibilità, irricevibilità o inefficacia della comunicazione, pur espressivi di poteri non tipizzati, sono impugnabili quando, come nella specie, la declaratoria preclude l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus.

Nel merito, il TAR ha ricostruito la disciplina applicabile. L’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 rinvia alla CILA di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. La legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013, all’art. 7, comma 7, attribuisce allo Sportello unico il controllo di completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, la comunicazione dell’inefficacia della CILA. Il Collegio ha quindi affermato la legittimità del provvedimento impugnato.

Il TAR ha escluso la fondatezza della tesi del ricorrente secondo cui la verifica sarebbe riservata all’Agenzia delle Entrate. La scelta del Legislatore, osserva il Collegio, è stata di regolare l’accesso al beneficio attraverso la stessa procedura della manutenzione straordinaria, con CILA da presentare al Comune. La documentazione ritenuta mancante afferiva a profili tecnici del progetto di efficientamento, non alla detrazione fiscale. Restano fermi i controlli successivi dell’Amministrazione finanziaria.

Priva di fondamento è stata giudicata anche la censura sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, avendo lo Sportello dapprima sollecitato l’integrazione e dichiarato l’inammissibilità solo dopo il mancato riscontro. Il Collegio ha inoltre ritenuto superabile la censura relativa all’avvio dei lavori prima del termine dei cinque giorni, poiché le ragioni dell’inammissibilità trovano autonomo fondamento nella carenza documentale essenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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