Avviso orale del Questore legittimo anche sui soli sospetti (TAR Calabria n. 715 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore ex art. 1 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio a finalità lato sensu preventiva, adottabile senza previa comunicazione di avvio del procedimento. Ai fini della sua adozione non è necessaria la contestazione di reati all’autorità giudiziaria, potendo il giudizio di pericolosità sociale fondarsi su elementi indiziari, purché sorretti da adeguata motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Le pronunce favorevoli sopravvenute all’interessato non producono illegittimità ora per allora del provvedimento questorile.
Il Fatto
Un soggetto ha impugnato l’avviso orale emesso dalla Questura, deducendo difetto di istruttoria, di motivazione e dei presupposti, nonché violazione di legge. Il ricorrente ha rappresentato di svolgere regolarmente attività lavorativa, di essere incensurato e di non frequentare ambienti criminali. Ha evidenziato che il procedimento penale richiamato in un’informativa si era concluso con assoluzione e che altro procedimento era ancora in fase dibattimentale.
Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza. La causa è pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura dell’istituto. L’avviso orale costituisce misura di prevenzione di carattere monitorio, con la quale si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in condotte più gravi. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato.
Da ciò deriva la legittimità dell’adozione “senza indugio”, quindi senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in funzione di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. Il giudizio di pericolosità sociale può basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria e su meri sospetti, purché sorretti da adeguata motivazione.
La valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le più invasive misure di prevenzione. L’avviso non produce effetti immediati di compressione delle libertà individuali. Sul punto l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
Il Collegio affronta poi il profilo temporale. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto. Le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non assumono rilievo ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile.
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene non irragionevole la valutazione dell’amministrazione, in considerazione delle contestazioni formulate e delle ragioni esplicitate in correlazione con esse. Il provvedimento risulta immune dalle censure, trovando fondamento nei precedenti penali evidenziati e nell’ulteriore deferimento per minaccia e danneggiamento, oltre che nella frequentazione di soggetti con pregiudizi penali. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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