PGT e mutamento di destinazione: nessun affidamento senza piano attuativo approvato (TAR Lombardia n. 2378 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica, la tutela dell’affidamento del privato è riservata a casi eccezionali, tra cui il superamento degli standard minimi, le pregresse convenzioni edificatorie e i giudicati. Non integra un affidamento qualificato la mera previsione di una destinazione edificatoria in un piano precedente, ove non sia stato approvato né adottato il relativo piano attuativo. In tale evenienza, l’Amministrazione non è gravata da un obbligo di motivazione rafforzata, essendo la posizione del privato recessiva rispetto alle scelte discrezionali del pianificatore. La disciplina dell’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005 ha natura derogatoria e non preclude al P.G.T. di individuare l’ambito di rigenerazione tramite lo strumento della pianificazione attuativa. Il mancato richiamo del centro sportivo privato nel Quadro conoscitivo non integra carenza istruttoria, trattandosi di struttura non aperta al pubblico.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’area di circa 18.700 mq in Garbagnate Milanese destinata a servizi sportivi privati, hanno impugnato la deliberazione comunale di approvazione del Documento di Piano del P.G.T. nella parte in cui ha inserito il compendio nell’Ambito di riqualificazione “AT.R 5 – Sporting Club”. La variante ha previsto la dismissione del centro sportivo e l’integrale destinazione dell’area a funzione ricettiva, subordinata alla realizzazione di un piano attuativo, alla cessione gratuita di 8.700 mq e alla realizzazione di opere pubbliche. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, il difetto di motivazione, l’assenza dei presupposti di degrado e la violazione della disciplina sulla rigenerazione urbana. Il processo, interrotto per il decesso di una delle parti, è stato riassunto dagli altri ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di verificazione, osservando che la consulenza tecnica non può sopperire alle carenze probatorie delle parti, ma solo chiarire dubbi su elementi già acquisiti, ritenendo la documentazione versata in giudizio esaustiva e intellegibile.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il quadro giuridico di riferimento in tema di esercizio dei poteri pianificatori, evidenziando come la tutela dell’affidamento sia riservata a ipotesi eccezionali: il superamento degli standard minimi, la stipula di convenzioni edificatorie, i giudicati e la modifica in zona agricola di aree intercluse. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano mai richiesto l’approvazione del piano attuativo previsto dalla previgente disciplina, ritenuta anch’essa “scarsamente satisfattiva”, né alcun affidamento qualificato era maturato. La Corte ha pertanto escluso la configurabilità di un obbligo di motivazione rafforzata, reputando adeguato il contenuto della scheda d’ambito, da leggere unitamente alle linee di indirizzo generali della variante. Ha inoltre precisato che l’eventuale reformatio in peius non rileva, attesa l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, le cui scelte non sono sindacabili salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, il Tribunale ha chiarito che la disciplina sul patrimonio edilizio dismesso con criticità ha natura derogatoria e temporalmente limitata. Il recupero di un comparto può essere legittimamente perseguito tramite un apposito strumento pianificatorio esecutivo, soprattutto se la classificazione non è finalizzata a porre rimedio a situazioni di degrado bensì a risolvere ipotesi di incompatibilità funzionale tra tessuti esistenti. È stata quindi ritenuta legittima la previsione che consente interventi solo mediante piano attuativo, nonché il divieto di mutamento di destinazione d’uso in assenza di questo, volto a preservare l’equilibrio degli interessi composti in sede di pianificazione convenzionata. Quanto alla realizzazione diretta di opere pubbliche, la Corte ha osservato che la convenzione accessiva al piano costituisce un accordo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, nel quale l’autonomia delle parti può disciplinare assetti anche più onerosi di quelli legali.
Infine, la censura relativa alla mancata previsione di interventi di invarianza idraulica è stata dichiarata infondata, sia per la natura meramente strumentale della doglianza, sia perché la Relazione idraulica è parte integrante della variante. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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