Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e astreinte (TAR Campania n. 966 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente con contratto a tempo determinato al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo, accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda in caso di inutile decorso del termine. Applica inoltre l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nella misura degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per quattro annualità, erogato tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 2.000,00 e al pagamento delle spese.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione, che non l’ha impugnata né vi ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la ritualità dell’azione, essendo rispettati i termini di cui agli artt. 114, comma 1, e 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., e l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, il cui termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo risulta decorso infruttuosamente.

La sentenza è passata in giudicato per difetto di impugnazione. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prova dell’adempimento depositata mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché, decorso inutilmente il termine, ponga in essere gli atti esecutivi entro ulteriori 60 giorni. Al commissario spetta l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando irrilevanti la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa.

È accolta altresì la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il criterio è ancorato alla non manifesta iniquità: dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, secondo il principio di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021); limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, soglia oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione della penale provvederà il commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; la misura tiene conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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