Avviso pubblico e autovincolo regionale escludono il finanziamento pattuito (TAR Calabria n. 919 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a evidenza pubblica finalizzate all’erogazione di contributi, l’amministrazione regionale è vincolata alle prescrizioni della lex specialis e al connesso autovincolo procedimentale. Una volta indetta la selezione comparativa, l’individuazione dei beneficiari può avvenire esclusivamente all’esito dell’istruttoria e con l’approvazione della graduatoria definitiva, adottata nel rispetto dei criteri di valutazione. Non è pertanto idoneo a vincolare la Regione alla concessione del finanziamento il verbale d’intesa sottoscritto con uno dei partecipanti, che integra un’anomalia procedimentale: la sua eventuale rimozione richiede, quanto meno, una determinazione regionale in autotutela di carattere generale. Ne discende la legittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva che escluda dalla ripartizione delle risorse il soggetto non collocato in posizione utile.

Il Fatto

Con decreto dirigenziale n. 6918 del 29 giugno 2018 la Regione Calabria approvava un avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi calabresi, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2000-2006. L’avviso era poi emendato e prorogato con successivi decreti; con decreto n. 4534 del 9 aprile 2019 venivano ammesse le domande, tra cui quella del Comune ricorrente.

Il decreto n. 226 del 16 gennaio 2020 approvava la graduatoria provvisoria, che non includeva il Comune tra i soggetti finanziabili per insufficienza di risorse. Il decreto dirigenziale n. 14118 del 21 dicembre 2020 approvava quindi la graduatoria definitiva, confermando la non finanziabilità del progetto. Il Comune impugnava tale decreto davanti al TAR, deducendo il contrasto con un accordo intercorso con la Regione e chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma l’ammissibilità del ricorso. La lesione si è cristallizzata soltanto con la graduatoria definitiva, poiché la graduatoria provvisoria era espressamente destinata a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame. Quel momento procedimentale non era dunque immediatamente e definitivamente lesivo, con la conseguenza che il ricorrente non aveva l’onere di impugnarlo.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il rapporto tra procedura selettiva e atto bilaterale. Indetta la procedura concorrenziale, nasce per l’amministrazione regionale un autovincolo al rispetto delle prescrizioni dell’avviso pubblico, in particolare laddove esso disciplina lo svolgimento dell’istruttoria e i criteri di valutazione dei progetti. Solo seguendo tali disposizioni, e in sede di approvazione della graduatoria definitiva, possono individuarsi in modo legittimo e vincolante i beneficiari dei contributi.

Ne deriva l’esclusione che la Regione possa vincolarsi a concedere il finanziamento con un atto bilaterale sottoscritto con uno dei partecipanti. La rimozione dell’autovincolo non può conseguire alla stipula di un verbale d’intesa, ma richiederebbe quanto meno una determinazione regionale in autotutela di carattere generale, nel caso non adottata. In assenza di essa, e nella perdurante efficacia dell’autovincolo, solo la graduatoria definitiva individua validamente i beneficiari.

Il Collegio richiama i propri precedenti sulla medesima vicenda, secondo cui l’impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva si pone quale naturale epilogo del procedimento a evidenza pubblica non interessato da atti di ritiro o sospensione. Il verbale d’intesa costituisce un’anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare, e non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990 preordinato all’erogazione del finanziamento.

Il Tribunale rileva inoltre che il verbale d’intesa, posto a fondamento di tutte le censure, non è stato prodotto in giudizio, come eccepito dalla difesa regionale: il ricorrente non ha assolto l’onere della prova dei fatti dedotti. Le censure sono pertanto respinte, così come la connessa domanda risarcitoria. Il ricorso è respinto nel merito e le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura pubblica di entrambi i contendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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