Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1471 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e sia stato notificato all’Amministrazione debitrice, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’inerzia dell’Amministrazione, non accompagnata dalla prova dell’integrale esecuzione, impone l’accoglimento del ricorso e la fissazione di un termine per l’adempimento. Alla perdurante inottemperanza consegue la nomina del Commissario ad acta, al quale non è dovuto alcun compenso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del soggetto designato, preposto alla gestione della spesa pubblica.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.500,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. La docente ha allora proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è la sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dal Cancelliere. Nel ricorso il Tribunale di Busto Arsizio è talvolta richiamato come Tribunale di Milano: il Collegio ha rilevato l’incongruenza, precisando che il giudice estraneo alla vicenda non rileva ai fini della individuazione del titolo.

La sentenza, in copia conforme, era stata notificata all’Amministrazione il 27 marzo 2025. Alla data di proposizione del ricorso risultava quindi trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo — ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità, come chiarito da Consiglio di Stato, V, n. 309 del 2024 — e l’esecuzione giudiziale.

L’Amministrazione non ha fornito la prova dell’integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del contenzioso. Da ciò è derivato l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato, entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, con facoltà di adottare gli atti necessari e di avvalersi di un funzionario delegato. L’attività rientrando nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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