Risoluzione convenzione per inadempimento del Comune attuale e non scarsa (TAR Campania n. 540 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., non opera automaticamente per il solo decorso del termine intimato, ma postula la ricorrenza degli stessi presupposti della risoluzione giudiziale: un inadempimento imputabile al debitore, attuale e non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.. Il giudice è tenuto a verificare la gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse della controparte e all’equilibrio economico del regolamento contrattuale. Ove l’amministrazione abbia posto in essere attività procedimentali ed esecutive dirette all’adempimento, ancorché non ancora concluse per fatto del terzo, difetta allo stato un inadempimento rilevante. Alla risoluzione della convenzione ex art. 11 legge n. 241/1990 consegue la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., anche per la connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

Nell’ambito di un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale, la società ricorrente ha sottoscritto con il Comune una convenzione per la concessione in diritto di proprietà di un lotto in un piano degli insediamenti produttivi. La convenzione prevedeva l’immissione nel possesso immediata, salvo che per la porzione di terreno su cui insistevano manufatti abusivi di un terzo occupante, la cui consegna era subordinata al completamento della procedura sanzionatoria e demolitoria.

A fronte della mancata consegna integrale del lotto, dopo plurimi giudizi e una nuova diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. rimasta senza riscontro, la società ha chiesto la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto della convenzione, con gli effetti restitutori e risarcitori, e in via subordinata il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’insussistenza di alcun inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non attiene a questioni meramente patrimoniali, ma alla corretta esecuzione della convenzione e alla sua risoluzione. La convenzione connessa a un piano di insediamenti produttivi, pur non coincidendo formalmente con una convenzione urbanistica, va assimilata a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ex art. 11 legge n. 241/1990. Sussiste dunque la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.

Quanto al dedotto ne bis in idem, il Tribunale osserva che i precedenti intervenuti sulla medesima vicenda hanno riguardato domande diverse: obblighi di infrastrutturazione, accertamento del silenzio inadempimento, fissazione di un termine di adempimento. Manca pertanto l’identità degli elementi costitutivi delle azioni. Il rilievo resta comunque assorbito dall’infondatezza del ricorso.

Nel merito, il Collegio richiama la disciplina della risoluzione per inadempimento. Anche nelle ipotesi di risoluzione di diritto, e in particolare nella diffida ad adempiere, non basta l’inadempimento né il decorso del termine: occorre un inadempimento imputabile a dolo o colpa del debitore e non di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. Il giudice deve verificare che la violazione incida in modo non trascurabile sull’interesse della parte e sull’equilibrio economico consacrato nel regolamento contrattuale.

Applicando tali coordinate, il Tribunale esclude che il Comune possa ritenersi inadempiente allo stato. La clausola convenzionale subordinava la consegna della porzione occupata al termine della procedura demolitoria; il Comune ha dato prova di una pluralità di attività procedimentali ed esecutive, dall’avviso di demolizione all’ordinanza di sgombero ormai inoppugnabile, fino alla richiesta di ausilio alla Prefettura per l’esecuzione coattiva. Le difficoltà derivano dal fatto del terzo occupante e dal venir meno delle ditte incaricate, non da inerzia comunale.

La ricorrente, inoltre, non ha fornito un sufficiente principio di prova sulla non scarsa importanza dell’inadempimento, considerata la limitata estensione della porzione contestata rispetto all’intero lotto. Né la riqualificazione officiosa della domanda ex art. 32 cod. proc. amm. in termini di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cod. civ. potrebbe condurre ad accoglimento, essendo il procedimento ormai in fase di esecuzione materiale. Restano di conseguenza rigettate anche le domande restitutorie e risarcitorie, prive del presupposto dell’inadempimento. Il Collegio precisa che l’eventuale mancato esercizio dei poteri già avviati potrà fondare future doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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