Spese liquidate al difensore antistatario escluse dall’ottemperanza del giudicato (TAR Calabria n. 929 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza del giudicato il creditore può ottenere l’esecuzione delle somme liquidate nel titolo, ma non anche delle spese processuali liquidate con distrazione a favore del procuratore antistatario, qualora questi non abbia proposto il ricorso anche in proprio. Il difensore distrattario è titolare di una autonoma posizione soggettiva e, per ottenere il pagamento di quanto liquidatogli, deve agire nel giudizio di ottemperanza assumendo la veste di ricorrente, non di semplice difensore. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, con rivalutazione e interessi nei limiti fissati dal titolo stesso, mentre non è dovuto il rimborso delle spese di perizia contabile, non funzionali alla soddisfazione del credito.

Il Fatto

Con sentenza n. 63 del 17 febbraio 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, sezione lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente all’incameramento della differenza tra le retribuzioni spettanti per le mansioni di collaboratore sanitario – infermiere di categoria D – e quelle percepite in base alla categoria C, oltre interessi legali, limitatamente alle poste maturate dal 5 settembre 2008.

La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato il 17 ottobre 2022. Con ricorso notificato il 21 febbraio 2025 e depositato il 28 febbraio 2025, la ricorrente ha adito il TAR Calabria per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme indicate, incluse le spese di lite liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, la rivalutazione e gli interessi, nonché il rimborso della perizia contabile svolta dopo la sentenza. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato e che su di essa grava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Nel caso di specie l’ASP di Vibo Valentia non ha fornito alcuna prova in tal senso, non essendosi neppure costituita.

Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto. Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per provvedere.

La questione di maggiore interesse riguarda le spese processuali liquidate con distrazione a favore del procuratore costituito. Il Collegio le esclude dall’esecuzione: il difensore, in quanto titolare di una autonoma posizione soggettiva, avrebbe dovuto agire nel ricorso di ottemperanza anche come ricorrente e non come semplice difensore. La sua pretesa, pertanto, non può essere soddisfatta nel presente giudizio.

Quanto alla domanda di rivalutazione e interessi, essa trova accoglimento nei limiti indicati dal titolo portato all’esecuzione. È invece rigettata la richiesta di rimborso della perizia contabile, trattandosi di spesa non strettamente funzionale alla soddisfazione del credito.

In caso di inerzia oltre il termine, il Tribunale nomina Commissario ad acta il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’ASP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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