Subappalto e adeguamento retributivo dei lavoratori impiegati nella commessa pubblica (TAR Veneto n. 489 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra affidatario e subfornitore si qualifica come subappalto in base al criterio sostanzialistico, rilevando la continuità delle prestazioni, la loro coincidenza con l’oggetto della convenzione e l’impiego di manodopera per attività direttamente funzionali all’adempimento verso la stazione appaltante, a prescindere dal nomen iuris prescelto dalle parti. Accertata tale natura, trova applicazione l’art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 49 d.l. n. 77/2021, che impone al subappaltatore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, con applicazione del medesimo CCNL quando le attività coincidano con quelle caratterizzanti l’appalto. La novella si applica alla procedura indetta successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il criterio tempus regit actum. I poteri dispositivi dell’Ispettorato del lavoro ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 legittimano la conversione dei rapporti di lavoro intermittente in contratti a tempo indeterminato quando turni e orari accertati risultino incompatibili con la natura discontinua dell’istituto.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso un Verbale di disposizione emesso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 124/2004. Il verbale ordinava alla ricorrente di allineare, con decorrenza dal 1° luglio 2021, i trattamenti retributivi e normativi dei propri dipendenti impiegati presso un centro di accoglienza collettiva a quelli previsti dal CCNL Cooperative Sociali, in luogo del CCNL del Terzo Settore applicato, e di trasformare i contratti di lavoro intermittente in rapporti a tempo indeterminato.
Gli accertamenti ispettivi avevano rilevato una disparità di trattamento tra i lavoratori della ricorrente, inquadrati in un CCNL diverso, e quelli dell’appaltatrice, occupati nelle medesime attività riconducibili all’oggetto dell’appalto prefettizio, nonché l’utilizzo di rapporti intermittenti con turnazioni incompatibili con la natura discontinua dello schema contrattuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni centrali: la qualificazione del rapporto negoziale tra ricorrente e appaltatrice nel periodo antecedente la convenzione prefettizia e l’operatività dell’art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016. Quanto al primo profilo, il TAR reputa corretta la qualificazione in termini sostanziali come subappalto fin dal dicembre 2020. Rilevano la continuità delle prestazioni, la loro coincidenza con l’oggetto della convenzione e l’impiego di manodopera nei locali messi a disposizione dall’affidataria.
Il Collegio distingue la subfornitura di cui alla legge n. 192/1998, rivolta alla consegna di un bene o prodotto finito, dal subappalto, caratterizzato dalla stabile esecuzione di servizi che esauriscono parte rilevante dell’oggetto dell’appalto. Ne deriva l’irrilevanza della qualificazione come subfornitura prescelta dalle parti, in coerenza con la finalità di tutela dei lavoratori.
Accertata la natura di subappalto, il TAR applica l’art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, che individua un criterio oggettivo-funzionale fondato sul contenuto dell’appalto e sulle attività effettivamente svolte. La disposizione trova riscontro nell’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, richiamato come applicabile ratione temporis, che impone il contratto collettivo strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Nel caso di specie la convenzione prefettizia impone l’applicazione del CCNL Cooperative Sociali.
Sul piano intertemporale, il d.l. n. 77/2021 è entrato in vigore il 1° giugno 2021 e la procedura di gara è stata bandita con decreto del 14 giugno 2021; il criterio tempus regit actum conferma l’applicabilità della novella, come chiarito dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1049 del 19 maggio 2022.
Il TAR respinge anche le censure sull’inclusione di lavoratori non destinati in via esclusiva all’appalto. La documentazione ispettiva attesta che i lavoratori svolgevano attività immediatamente funzionali alla gestione del centro, intrinsecamente riferibili alla commessa pubblica, in assenza di prova contraria puntuale.
Infine, la disposizione di conversione dei rapporti di lavoro intermittente non incide sull’autonomia negoziale, ma muove dalla constatazione che turni e orari effettivi risultavano incompatibili con la natura discontinua dell’istituto. La trasformazione è misura consequenziale per riallineare l’inquadramento alla realtà effettuale, evitando che l’uso formale dello schema tipico si traduca in elusione delle garanzie dell’art. 105, comma 14. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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