L’ordinanza istruttoria in materia di accesso agli atti e silenzio-diniego non richiede l’integrazione del contraddittorio (TAR Puglia n. 482 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., il giudice amministrativo, ove vi sia incertezza sulla materiale esistenza del documento richiesto, può disporre un’istruttoria volta ad acquisire una puntuale relazione dall’Amministrazione intimata. Tale adempimento è finalizzato ad accertare se il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso sia legittimo o meno, in ragione dell’effettiva detenzione del provvedimento da parte dell’ente.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC in data 2 aprile 2025 al Comune di Margherita di Savoia. L’istanza era volta a ottenere copia del provvedimento eventualmente emanato dall’Ufficio tecnico comunale in attuazione della nota del Commissario ad acta prot. n. 45963 dell’11 settembre 2024, relativa alla rinnovazione del procedimento di VAS per la lottizzazione a completamento dell’insula “29CR5”.

I ricorrenti hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza dell’esistenza del documento sulla base di una “notizia indiretta e occasionale”. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione una puntuale relazione sui fatti sottesi al contenzioso, con particolare riferimento alla materiale esistenza o meno del provvedimento oggetto di richiesta ostensiva e a ogni ulteriore informazione utile alla decisione della controversia.

L’ordinanza istruttoria si rende indispensabile perché la decisione sull’illegittimità del silenzio-diniego presuppone l’accertamento della detenzione del documento da parte dell’ente e della sua eventuale emanazione. Solo all’esito di tale verifica il giudice potrà valutare la fondatezza della pretesa ostensiva e l’eventuale obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso.

Il Tribunale ha disposto che la relazione sia depositata entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza a cura di parte, rinviando il prosieguo alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.

La decisione conferma la natura flessibile del giudizio in materia di accesso, nel quale il giudice può utilizzare strumenti istruttori per acquisire gli elementi necessari alla decisione, anche in assenza di costituzione della parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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