Avviso d’udienza ad entrambi i difensori di fiducia e nullità intermedia (Cass. pen. Sez. V n. 12613 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora l’imputato sia assistito da due difensori di fiducia, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del gravame deve essere comunicato a entrambi. L’omessa notifica a uno solo dei difensori determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dall’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari. Il mandato speciale previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato al solo difensore che propone l’appello, non integra revoca implicita del mandato conferito all’altro difensore, operando su piani distinti dalle norme sulla nomina dei difensori di cui agli artt. 96 e ss. cod. proc. pen. L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 àncora l’applicabilità dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. alle sole impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto, con riferimento al momento della lettura del dispositivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta all’imputato per lesioni personali e minacce, riconoscendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del gravame a uno dei due difensori di fiducia.
L’omissione era stata tempestivamente eccepita in appello dal codifensore comparso in sostituzione. La Corte territoriale aveva tuttavia ritenuto irrilevante la mancata notifica, sul presupposto che il difensore non avvisato non avesse proposto l’atto di appello né ricevuto il mandato speciale di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Il punto di partenza è di diritto transitorio. L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 subordina l’applicabilità dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. alle sole impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto. Poiché nel caso di specie il dispositivo era stato emesso in data anteriore, non trova applicazione la disciplina invocata dalla Corte distrettuale.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine cui la norma transitoria àncora il nuovo regime va riferito al momento della lettura del dispositivo, non a quello del deposito della motivazione (Sez. V n. 37789 del 03.07.2023).
Su queste premesse opera l’orientamento costante, anche delle Sezioni Unite, in forza del quale l’avviso della data dell’udienza deve essere dato a entrambi i difensori di fiducia. L’omesso avviso a uno solo di essi dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U n. 33540 del 27.06.2001), da eccepire a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni (Sez. U n. 39060 del 16.07.2009). Principio confermato in sede di merito e con riguardo alla notifica del decreto di citazione in appello (Sez. V n. 55800 del 03.10.2018; Sez. III n. 38021 del 12.06.2013), nonché in relazione al termine per eccepire il vizio (Sez. VI n. 13874 del 20.12.2013; Sez. II n. 49717 del 07.11.2023).
La Corte affronta poi il secondo profilo. L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla modifica della legge n. 114/2024, individuava solo i requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. Esso non interferisce con le norme che regolano la nomina dei difensori di fiducia, gli artt. 96 e ss. cod. proc. pen., che restano distinte e autonome. Non può quindi desumersi, dall’indicazione nel mandato speciale rilasciato al solo difensore che propone l’appello, alcuna revoca implicita del mandato all’altro difensore. L’art. 107 cod. proc. pen. non contempla l’ipotesi di revoca implicita nei gradi di impugnazione.
La ratio della norma non risulta disattesa: la reperibilità del recapito professionale del secondo difensore, indicato nell’intestazione della sentenza impugnata, facilita anzi la comunicazione. La Corte segnala infine che, dopo le modifiche del 2024, la questione risulta superata, sopravvivendo la sola previsione del mandato speciale al difensore di ufficio. Pronuncia quindi annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale, rilevando che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi giorni 273 e non risulta ancora decorso.
Nota della Redazione
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