Confisca ex art. 240-bis: ragionevolezza temporale degli acquisti anteriori al reato-spia (Cass. pen. Sez. I n. 3350 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati va circoscritta entro un ambito di ragionevolezza temporale. Il giudice dell’esecuzione deve dare conto del fatto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato-spia, perché acquistati in un periodo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Quando il reato associativo abbia natura permanente, il perimetro del “periodo sospetto” va riferito all’intero arco di consumazione dello stesso e non alla sola data della sua cessazione. L’assoluzione dal delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. per difetto del dolo specifico non preclude la confisca, se la fittizietà dell’intestazione risulta accertata.

Il Fatto

Con ordinanza del luglio 2024 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta dal condannato e da quattro terzi intestatari avverso il precedente provvedimento che aveva disposto la confisca della metà del capitale sociale e del patrimonio di cinque società, di numerosi immobili, di rapporti bancari, di un diamante e di polizze assicurative. Il condannato era stato riconosciuto colpevole, all’esito del processo “Aemilia”, di associazione mafiosa e truffa aggravata.

Avverso il rigetto dell’opposizione il condannato e i terzi ricorrono per cassazione, deducendo violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la perimetrazione temporale del reato associativo. Secondo i ricorrenti essa sarebbe cessata il 28 gennaio 2015, con la conseguenza che gli acquisti successivi sarebbero estranei al periodo sospetto. Il Collegio osserva che la contestazione, ratificata dalla sentenza di condanna, abbraccia il periodo dal 2004 all’8 febbraio 2018, sicché le censure sugli acquisti successivi al gennaio 2015 risultano infondate.

Quanto alla posizione dei terzi, i ricorsi sono rigettati. Essi non oppongono alcun elemento specifico alla perentoria affermazione di fittizietà dell’intestazione, risultante dalle dichiarazioni rese dagli stessi interessati nel giudizio di merito. La Corte richiama il principio per cui la confisca non richiede prove rigorose della distrazione, non essendo sufficienti mere congetture difensive.

Il Collegio dichiara palesemente infondata la tesi del “gruppo imprenditoriale” e quella delle donazioni mascherate o del pagamento tramite diamante di valore non certificato. La commistione gestionale e la promiscuità finanziaria non possono giustificare l’uso personale delle somme, ma anzi confermano la fittizia intestazione e fanno venir meno lo schermo delle distinte soggettività giuridiche. Irrilevante è altresì l’assoluzione dal reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., poiché essa si fonda sulla mancanza del dolo specifico e presuppone la effettiva titolarità in capo al condannato.

È invece fondata la censura sulla ragionevolezza temporale degli acquisti anteriori al 2004. Il giudice dell’esecuzione non ha applicato il principio delle Sezioni Unite, secondo cui la presunzione va circoscritta entro un ambito ragionevole, dovendosi verificare che i beni non siano estranei al reato perché acquistati in epoca eccessivamente antecedente. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna perché verifichi, in applicazione dei principi richiamati, la sussistenza di elementi a sostegno della ragionevolezza temporale degli acquisti immobiliari anteriori al 2004.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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