Rigetto della sostituzione della pena richiede motivazione prognostica non illogica (Cass. pen. Sez. V n. 12615 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, i “fondati motivi” che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022, impediscono la sostituzione, richiedono un’adeguata motivazione sul bilanciamento, in chiave prognostica, tra finalità rieducativa e effettività della pena. Il giudice non può limitarsi ai criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma deve esplicitare le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la sanzione sostitutiva inidonea allo scopo rieducativo. Il sindacato di legittimità resta tuttavia circoscritto alla manifesta illogicità della motivazione: non è sindacabile la complessiva valutazione di merito quando il percorso argomentativo risulti coerente e ancorato a elementi circostanziali concreti.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 maggio 2024, confermava la condanna di tre imputati per il reato di furto aggravato in concorso, ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessati di oggetti sottratti da tre autovetture nella stessa notte. A ciascuno veniva irrogata la pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, con la diminuzione del rito abbreviato.

I difensori chiedevano la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte territoriale rigettava l’istanza valorizzando la pericolosità sociale degli imputati, desunta dai plurimi furti commessi e dal possesso di numerosi arnesi da scasso. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti sostenevano che la Corte di merito avesse rigettato l’istanza con motivazione meramente apparente, fondata sulla generica “propensione criminale”, disapplicando gli artt. 53, 58 e 59 legge n. 689/1981 e i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Rilevavano che gli imputati erano giovani e incensurati, non era stata contestata la recidiva e, agli arresti domiciliari dal 2 novembre 2023, non avevano mai disatteso le prescrizioni.

La Corte di cassazione muove dal richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorda che i “fondati motivi” ostativi alla sostituzione esigono una congrua motivazione sul bilanciamento prognostico tra istanze rieducative e effettività della pena (Sez. V n. 17959 del 26.01.2024, Rv. 286449). Aggiunge che il giudice, nel diniego, non può limitarsi a valutare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve motivare le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea allo scopo rieducativo (Sez. V n. 39162 del 04.10.2024, Rv. 287062).

Declinate tali regole nel caso concreto, il Collegio ritiene che la motivazione della Corte di appello non sia manifestamente illogica. Il giudice di merito ha osservato come, anche sul piano prognostico, gli elementi circostanziali raccolti — la pluralità e la sistematicità dei furti consumati in una sola notte, il possesso di numerosi arnesi da scasso, la professionalità dimostrata nel forzare i nottolini, nell’aprire i cofani e nell’asportare parti dei motori — non consentissero di ritenere la proposta sanzione sostitutiva idonea a raggiungere la finalità rieducativa che l’avrebbe giustificata.

Il percorso argomentativo risulta quindi coerente e ancorato a elementi concreti, che integrano quella valutazione prognostica richiesta dalla giurisprudenza. Ne deriva il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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