Avvocati in Gestione separata e sanzioni civili dopo sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13171 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli avvocati che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non sono iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito e versano alla stessa solo un contributo integrativo di carattere solidaristico, sono comunque tenuti all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui non esonera i professionisti del libero foro dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, nulla è dovuto a titolo sanzionatorio per l’annualità antecedente al 2011. La contestazione radicale del debito contributivo impedisce il formarsi del giudicato e consente l’efficacia retroattiva della pronuncia di accoglimento.

Il Fatto

Una professionista proponeva opposizione ad avviso di addebito dell’INPS, contestando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 e chiedendo l’annullamento del versamento contributivo richiesto. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Trento, in riforma, la respingeva, ritenendo sussistente l’obbligo contributivo e non prescritto il credito.

Avverso la sentenza d’appello la professionista ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione, la violazione delle norme sulla Gestione separata e, in via subordinata, l’illegittimità delle sanzioni applicate. L’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, richiamando il consolidato principio secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione è quello suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale. Il contributo integrativo versato alla Cassa forense, in assenza di una posizione assicurativa, non integra tale requisito. La soglia di 5.000 euro di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 non costituisce una fascia di esenzione generalizzata, ma solo uno dei parametri per verificare l’abitualità dell’attività.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata. Il termine quinquennale decorre dalla scadenza dell’obbligo di versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. I D.P.C.M. di differimento dei termini, adottati in forza dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, hanno natura regolamentare e concorrono a individuare il dies a quo. Nel caso, il versamento era differito al 6 luglio 2011, e l’iniziativa dell’INPS risultava tempestiva.

La Corte ha inoltre precisato che l’impugnazione del profilo della sospensione mantiene controversa l’intera fattispecie prescrizionale, consentendo al giudice di legittimità di valutare d’ufficio il dies a quo, quale aspetto logicamente preliminare. Il rigetto delle prime due censure è quindi confermato, con correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, c.p.c.

Decisiva è invece la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disciplina sanzionatoria cessa di applicarsi al caso, relativo a un’annualità antecedente al 2011.

La contestazione radicale del debito contributivo impedisce il formarsi del giudicato e il consolidarsi del rapporto. Ne consegue l’accoglimento del terzo motivo, con declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi relativi all’anno 2010. Le spese dell’intero processo sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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