Fondazioni lirico-sinfoniche: il termine va sorretto da ragioni obiettive e provate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5626 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, che ha reso inapplicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche i commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, il ricorso al contratto a tempo determinato resta subordinato alla effettiva sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, la cui prova grava sul datore di lavoro. La sola temporaneità dello spettacolo o della stagione teatrale non integra una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L’indagine del giudice non può arrestarsi alla regolarità formale della clausola di durata, ma deve accertare che le esigenze non potessero essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato attività presso la fondazione lirico-sinfonica resistente, a far data dal 2.5.2008, in virtù di successivi contratti a termine quale addetto al front office della biglietteria. Egli conveniva in giudizio la fondazione chiedendo l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi dal 21.1.2013 al 29.6.2014 e la conversione del rapporto a tempo indeterminato con le pronunce conseguenti.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2021, confermava la decisione. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resisteva la fondazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha arrestato l’indagine al solo rilievo della regolarità formale del contratto, valorizzando l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010 e omettendo ogni accertamento sulla ricorrenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

La Suprema Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina di specialità dettata per gli enti lirici e richiama Cass. S.U. n. 5542/2023, che ha escluso l’inserimento dei rapporti a termine delle fondazioni fra quelli integralmente sottratti al d.lgs. n. 368/2001. Nella successione di norme nel tempo rileva la normativa vigente alla data di stipulazione del contratto, non quella in vigore al momento della pronuncia accertativa.

Il regime derogatorio ha inciso sui requisiti formali della clausola e, attraverso l’inapplicabilità del comma 01, ha valorizzato le esigenze del settore dello spettacolo. Resta però ferma l’applicabilità del comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, che richiede ragioni connotate da temporaneità: non basta fare leva sulla durata limitata dello spettacolo o della stagione, altrimenti si legittimerebbe sempre il ricorso al termine, eludendo la disciplina sovranazionale.

La Corte richiama Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto, e l’orientamento di legittimità secondo cui non è sufficiente il richiamo alle mansioni e allo spettacolo, occorrendo verificare se le caratteristiche dello spettacolo richiedano un apporto peculiare e temporaneo non fornibile dal personale stabile. La temporaneità va valutata in un contesto più ampio, con onere probatorio sul datore di lavoro.

Quanto agli altri motivi, ne è dichiarata l’inammissibilità: una volta affermata la legittimità dei contratti, le considerazioni su conversione e regime speciale sono svolte ad abundantiam e non integrano una doppia ratio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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