Avvocati sottosoglia e Gestione separata: sanzioni civili non dovute ante 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16775 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, per il professionista iscritto ad albo e a una Cassa di previdenza di categoria, è collegato all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la Cassa di riferimento. Il superamento della soglia reddituale rileva solo per il lavoratore occasionale, non già quale franchigia o soglia di esenzione per l’attività abituale. Accertata l’abitualità, l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta e il contributo integrativo versato alla Cassa forense, di mera finalità solidaristica, non è idoneo a escluderla. Per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, l’avvocato del libero foro non iscritto alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali è però esonerato dalle sanzioni civili, in tutela dell’affidamento maturato.

Il Fatto

Un avvocato, libero professionista iscritto all’Albo, chiedeva al Tribunale di Ancona di accertare l’illegittimità della propria iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS e di dichiarare non dovuti i contributi richiesti per l’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa, ma non quella soggettiva. Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Ancona riformava la decisione, ritenendo che la perdurante iscrizione all’Albo costituisse sufficiente indizio presuntivo dell’abitualità dell’esercizio professionale, potendo questa coesistere con una scarsa remunerazione, e dichiarava assorbito l’appello incidentale del contribuente. Questi ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento — l’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, quale interpretato autenticamente dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, e l’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 — e ne trae la distinzione tra esercizio abituale e attività occasionale. Richiamando le proprie pronunce (in particolare Cass. n. 4419/2021 e Cass. n. 29272/2022), ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste in presenza di esercizio abituale, anche non esclusivo, della professione che generi reddito non assoggettato alla Cassa di categoria.

Quanto alla soglia di 5.000 euro, il Collegio esclude espressamente che essa operi da franchigia o soglia di esenzione: essa individua solo il limite oltre il quale anche l’attività occasionale può comportare l’iscrizione. Per converso, nella fattispecie dell’attività abituale, il reddito inferiore alla soglia costituisce semmai un semplice indizio, da ponderare con gli altri elementi acquisiti (Cass. n. 4152/2023, Cass. n. 7231/2021, Cass. n. 26327/2023, Cass. n. 27538/2023). Poiché la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto sull’abitualità, il primo motivo è infondato.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte, muovendo dal principio per cui la prescrizione in materia previdenziale decorre dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi (Cass. n. 10273/2021), applica il differimento dei termini disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che porta la scadenza al 6 luglio 2010. La richiesta dell’INPS pervenuta il 1 luglio 2015 è quindi tempestiva.

Il terzo motivo è respinto sulla base di Cass. n. 32167/2018: gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che versino alla Cassa forense il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, senza costituzione di posizione previdenziale, sono comunque tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, per il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

È invece fondato il quarto motivo, relativo alle sanzioni. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 12, d.l. n. 111/2011 nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Poiché la sentenza di accoglimento opera per tutti i rapporti non ancora esauriti, nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l’anno 2009. I primi tre motivi sono rigettati; la sentenza è cassata sul solo profilo sanzionatorio e la causa decisa nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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