Impugnazione dell’estratto di ruolo e necessità di un interesse qualificato ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4668 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introducendo il comma 4-bis. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, nelle tassative ipotesi elencate dalla norma, che includono, tra le altre, la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione e le procedure di crisi d’impresa. Tale disciplina si applica ai processi pendenti, specificando e concretizzando l’interesse alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata. È, pertanto, inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo che non postuli la sussistenza di un interesse qualificato, nei termini sopra specificati.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato un estratto di ruolo, ricevuto nel 2019, relativo a una cartella di pagamento INAIL e a una serie di avvisi di addebito INPS, deducendo la nullità o l’inesistenza della notifica degli atti impositivi e, conseguentemente, la prescrizione delle pretese contributive. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato l’estinzione per pagamento del debito nei confronti dell’INAIL e rigettato nel resto l’opposizione. La Corte d’appello, pronunciando sul gravame della società, aveva confermato la decisione, ritenendo la mancanza di interesse ad agire, oltre all’infondatezza dei motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’INAIL, osservando come il ricorso per cassazione fosse stato notificato all’istituto solo al fine della litis denuntiatio, non essendo stata impugnata la statuizione, passata in giudicato, sulla prescrizione del credito di quell’ente. Nel merito, la Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, ritenendo che la corte territoriale avesse compiuto un autonomo e puntuale apprezzamento dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., satisfattivo del minimo costituzionale di motivazione.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del credito, i giudici di legittimità ne hanno affermato l’infondatezza. La Corte d’appello, infatti, aveva correttamente applicato l’ordine logico delle questioni di cui all’art. 276 cod. proc. civ., esaminando e ritenendo fondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire, preliminare e assorbente rispetto al merito.
La decisione assume particolare rilievo per l’applicazione della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 3-bis del d.l. n. 140/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introducendo il comma 4-bis. Tale norma sancisce il principio per cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, ammettendo l’impugnazione del ruolo e della cartella solo in presenza di un pregiudizio qualificato, derivante dall’iscrizione a ruolo, nelle ipotesi tassative ivi elencate. La Corte ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, secondo cui la norma si applica ai processi pendenti in quanto specifica l’interesse alla tutela immediata.
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva dedotto la sussistenza di un siffatto interesse qualificato, né aveva postulato l’esistenza di una delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad f) della norma. La Corte ha, quindi, ritenuto che anche per questa via dovesse escludersi l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo. I motivi dal terzo al sesto, afferenti il merito della controversia, sono stati dichiarati inammissibili, in quanto presupponevano la sussistenza di un interesse ad agire già escluso. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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