Aziende servizi alla persona: divieto di conversione del contratto a termine nullo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17311 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le aziende pubbliche di servizi alla persona, pur aventi natura privatistica ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 207/2011, sono soggette, per le assunzioni, a requisiti formali e sostanziali da cui discende l’operatività del divieto di conversione del contratto a termine nullo. L’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali che subordinano l’assunzione al previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive. In difetto di conversione non trova applicazione la misura risarcitoria dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Il principio, riferito agli enti lirici, ha portata più ampia ed estensibile a tutti gli enti, comprese le società partecipate, per i quali vigano norme imperative settoriali.

Il Fatto

Una lavoratrice conveniva in giudizio l’azienda pubblica di servizi alla persona datrice di lavoro, chiedendo la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva il gravame, dichiarava la nullità del termine per difetto di forma scritta e riconosceva il rapporto a tempo indeterminato dalla stipula, condannando l’ente alla riammissione in servizio e al pagamento dell’indennità onnicomprensiva. L’azienda ricorreva per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’azienda contestava l’accertata insussistenza dell’atto scritto recante la clausola del termine, è infondato. La documentazione invocata attiene alle formalità che precedono l’assunzione — bando e approvazione della graduatoria — finalizzate alla sola individuazione del contraente e non surrogabili rispetto al contenuto del contratto, che si fissa al momento della sottoscrizione.

Il secondo e il terzo motivo meritano accoglimento. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, quali sono l’ente ricorrente, pur private quanto a natura, sono soggette ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 207/2011 a requisiti formali e sostanziali per le assunzioni. Ne discende l’operatività del divieto di conversione.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5542/2023: nei casi di rapporto a termine con clausola affetta da nullità, l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o la subordinano a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra cui il previo esperimento di procedure concorsuali o selettive. Tale principio, riferito agli enti lirici, ha portata più ampia, estendendosi a tutti gli enti, comprese le società partecipate. Nella specie l’art. 11, comma 2, prescrive la programmazione delle assunzioni e idonee procedure selettive e pubblicizzate.

Anche il quarto motivo è accolto. In difetto di conversione non si applica la misura risarcitoria dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Non è invocabile il principio di Cass. Sez. Un. n. 5072/2016, poiché l’agevolazione probatoria risponde alla sola esigenza di adeguare la norma interna alla direttiva europea nella parte relativa alla illegittima reiterazione del contratto. Ove venga in rilievo un unico rapporto, resta ferma la regola per cui il danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito.

La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, la domanda è rigettata. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate per l’esito alterno e la complessità della questione sulla conversione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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