Trasferimento d’azienda e continuità del rapporto: accertamento riservato al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24047 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza dei presupposti rilevanti ai sensi dell’art. 2112 c.c. integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, insindacabile nel giudizio di legittimità. Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato poi convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato per la ritenuta nullità dell’apposizione del termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il rapporto risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale. È inammissibile, per violazione del principio di doppia conforme, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.

Il Fatto

Il lavoratore aveva esposto di aver prestato attività, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del titolare di un esercizio commerciale a partire dal 1988 e fino al 2009, quando era stato licenziato oralmente. Deduceva che l’azienda era stata successivamente ceduta, al fine di sottrarsi alle obbligazioni retributive, e chiedeva la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle differenze retributive.

Il primo giudice accolse parzialmente la domanda, riconoscendo la continuità del rapporto, l’illegittimità del licenziamento e la successione nella titolarità del rapporto. La Corte d’Appello di Napoli respinse il gravame, confermando la prova del trasferimento d’azienda e rigettando l’eccezione di prescrizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di trattazione in udienza pubblica e la subordinata istanza di rinvio, rilevando che il ricorso non pone questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. ed è anzi privo di fondamento, in quanto sollecita un sindacato estraneo al giudizio di legittimità.

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur formalmente denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto, esso contesta nella sostanza un accertamento di merito sui presupposti in fatto della fattispecie dell’art. 2112 c.c. La Corte ribadisce il principio, condiviso, secondo cui la verifica della sussistenza dei presupposti di tale norma è riservata al giudice di merito, richiamando Cass. n. 7364 del 2021.

Anche il secondo motivo è stato rigettato in tutte le sue doglianze. La prima censura, che evocava il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile per la ricorrenza della cd. doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi; sul punto la Corte richiama Cass. n. 26774 del 2016 e Cass. n. 20944 del 2019.

La seconda censura è parimenti inammissibile perché fondata su un presupposto di fatto — la scadenza di un legittimo contratto a termine — diverso da quanto accertato dai giudici di merito, che avevano acclarato la fittizietà dei contratti a tempo determinato e l’intervenuto licenziamento orale, privo di efficacia sulla continuità del rapporto.

La terza censura, sulla prescrizione, è stata dichiarata infondata. La pronuncia impugnata è conforme al principio, con il quale il ricorrente non si confronta, secondo cui, in caso di conversione di una serie di contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti resta sospesa fino alla cessazione del rapporto, non rilevando la garanzia della stabilità reale (richiamata Cass. n. 14827 del 2018). Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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