Cessazione materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17313 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, che renda non più attuale la pretesa azionata, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale causa di inammissibilità non integra però l’ipotesi dell’inammissibilità originaria, alla quale soltanto si riferisce il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della disposizione risiede nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; essa non opera quando la sopravvenuta carenza di interesse derivi da fatti successivi alla proposizione del gravame.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della struttura sanitaria datrice di lavoro per l’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali era stata assunta. Il Tribunale di Isernia e poi la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 22 gennaio 2019, accoglievano la domanda non già nel senso della conversione a tempo indeterminato, esclusa dalla natura pubblicistica del rapporto, ma riconoscendo il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Contro tale decisione la struttura sanitaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso. Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione le parti depositavano istanza congiunta perché la Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza congiunta e dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La questione giuridica affrontata attiene alle conseguenze processuali della sopravvenuta carenza di interesse e, in particolare, all’applicabilità o meno del contributo unificato raddoppiato.
La Corte esclude che sussistano le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Il ragionamento muove dalla ratio della norma, individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio, pertanto, si applica in caso di inammissibilità originaria del gravame, non quando l’inammissibilità derivi dalla sopravvenuta carenza di interesse, come nella specie.
A sostegno di tale lettura il Collegio richiama Cass. n. 17562 del 2020, che a sua volta richiama, fra le tante, Cass. n. 16305 del 2016, Cass. n. 18528 del 2016, Cass. n. 3288 del 2018, Cass. n. 31732 del 2018 e Cass. n. 14782 del 2018. Il principio affermato è che la sanzione processuale non colpisce l’impugnazione che, pur dichiarata inammissibile, non sia stata proposta in modo pretestuoso o dilatorio.
Da qui il dispositivo: il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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